Assegnazione delle quote di idroclorofluorocarburi per gli anni 2003-2009

La Decisione della Commissione europea che istituisce un meccanismo per l’ assegnazione ai produttori e agli importatori di quote per gli anni 2003-2009

Sulla G.U.C.E. L 220/59 del 15 agosto 2002 è pubblicata la Decisione della Commissione del 12 agosto 2002 che istituisce un meccanismo per l’ assegnazione ai produttori e agli importatori di quote di idroclorofluorocarburi ( HCFC) per gli anni 2003-2009 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le disposizioni comunitarie in particolare quelle contenute nel regolamento (CE) n. 3093/94 del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, successivamente sostituito dal regolamento (CE) n. 2037/2000, hanno portato, nel giro di qualche anno, ad una riduzione del consumo globale di idroclorofluorocarburi (HCFC), Nell’ ambito di tale riduzione, sono state attribuite ai singoli produttori ed importatori quote individuali fissate in base alle quote storiche di mercato e calcolate in funzione del potenziale di riduzione dell’ ozono proprio di tali sostanze. Come sottolineato in premessa alla Decisione citata, dal 1997 il mercato di queste sostanze, in relazione ai loro vari usi, si è stabilizzato. L’ utilizzazione degli HCFC per la produzione di schiume rappresenta circa due terzi di tale mercato. Per evitare di mettere in situazione di svantaggio taluni produttori – situazione che si verrebbe a creare qualora il sistema di assegnazione basato sulle quote storiche di mercato venisse mantenuto dopo che l’ uso di HCFC per la produzione di schiume sarà proibito dal 2003 in poi – la Commissione ha ritenuto opportuno apprestare un nuovo meccanismo di assegnazione delle quote individuali.Nel 2003 tale sistema di assegnazione deve, per l’ ultima volta, tener conto delle recenti quote medie di mercato relative all’ utilizzo di HCFC per la produzione di schiume e, per i successivi periodi di dodici mesi, dovrà basarsi unicamente sulle quote medie di mercato relative all’ utilizzo di HCFC per i prodotti diversi dalle schiume. Mentre sono indicate le imprese destinatarie della Decisione, le quote di mercato di ciascun produttore sui diversi mercati sono indicate sull’ allegato II che non viene però pubblicato in quanto contiene informazioni commerciali riservate.

Fonte: Eur-Lex

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