Tale disposizione stabilisce che: «Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti a lesioni riportate in attivita’ operative ed addestrative.».
Con la modifica pertanto e’ stata introdotta un’esclusione espressa dall’ambito di applicazione della nuova disciplina.
Tale esclusione riguarda dal punto di vista soggettivo il personale del comparto sicurezza e difesa e dal punto di vista oggettivo gli eventi di malattia conseguenti a lesioni riportate in attivita’ operative ed addestrative.
E’ rimasta per il momento esclusa la componente dei vigili del fuoco, in altri casi doverosamente equiparata al comparto sicurezza e difesa.
In proposito, si segnala sin da ora che il Dipartimento della funzione pubblica si adoperera’ in sede parlamentare per prevedere un’integrazione alla normativa per quanto riguarda gli eventi di malattia conseguenti a lesioni riportate in attivita’ operative ed addestrative.”
AG