Assicurazioni : attuata la direttiva sulla riassicurazione.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell’8 aprile 2008 è pubblicata il Decreto Legislativo 29 febbraio 2008, n. 56 sulla “Attuazione della direttiva 2005/68/CE relativa alla riassicurazione e recante modifica alla direttive 73/239/CEE, 98/78/CE e 2002/03/CE.

Con questo Decreto Legislativo vengono apportate modifiche al Codice delle assicurazioni di cui al Decreto legislativo 7 settembre 2009,n. 209, in particolare per quanto riguarda l’attività riassicurativa, ovvero l’assunzione e la gestione dei rischi ceduti da un’impresa di assicurazione o retrocessi da un’impresa di riassicurazione. In sostanza viene meglio definita la funzione di un’impresa di partecipazione assicurativa, cioè una società controllante il cui unico e principale oggetto consiste nell’assunzione di partecipazioni di controllo, nonché nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente impresde di assicurazione, imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una di esse sia un’impresa di assicurazione o un’impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una impresa di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell’ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario.

Per impresa di partecipazione riassicurativa mista s’intende un società controllante diversa d un’impresa da un’impresa di assicurazione, da un’impresa di assicurazione extracomunitaria, da un’impresa di riassicurazione, da un’impresa di riassicurazione extracomunitaria, da un’impresa di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell’ordinamento comunitario della vigilanza supplementare, semprechè almeno una delle sue imprese controllate sia un’impresa di riassicurazione o un’impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica.

L’impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l’attività di riassicurazione costituisce per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall’ISVAP con regolamento. L’impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria in un’altro Stato membro dell’UE, ne dà preventiva comunicazione all’ISVAP. Nella comunicazione è indicato l’indirizzo della sede secondaria; il nominativo e i poteri del rappresentante generale; gli Stati membri in cui intende operare; un programma che illustri il tipo di attività che intende esercitare.

L’ISVAP, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, ove non ravvisi la sussistenza di elementi ostativi, comunica all’autorità di vigilanza competente dello Stato membro interessato l’intenzione dell’impresa di istituire una succursale in tale Stato, trasmettendo le informazioni previste dalle disposizioni dell’ordinamento comunitario.

(LG-FF)

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