Per impresa di partecipazione riassicurativa mista sintende un società controllante diversa d unimpresa da unimpresa di assicurazione, da unimpresa di assicurazione extracomunitaria, da unimpresa di riassicurazione, da unimpresa di riassicurazione extracomunitaria, da unimpresa di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dellordinamento comunitario della vigilanza supplementare, semprechè almeno una delle sue imprese controllate sia unimpresa di riassicurazione o unimpresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica.
Limpresa di assicurazione che esercita congiuntamente lattività di riassicurazione costituisce per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti, nel rispetto delle disposizioni stabilite dallISVAP con regolamento. Limpresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria in unaltro Stato membro dellUE, ne dà preventiva comunicazione allISVAP. Nella comunicazione è indicato lindirizzo della sede secondaria; il nominativo e i poteri del rappresentante generale; gli Stati membri in cui intende operare; un programma che illustri il tipo di attività che intende esercitare.
LISVAP, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, ove non ravvisi la sussistenza di elementi ostativi, comunica allautorità di vigilanza competente dello Stato membro interessato lintenzione dellimpresa di istituire una succursale in tale Stato, trasmettendo le informazioni previste dalle disposizioni dellordinamento comunitario.
(LG-FF)