Sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2006 è pubblicato il Regolamento 9 agosto 2006, adottato dallISVAP, sugli Obblighi informativi a carico delle imprese in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti R.C. Auto”.
Richiamandosi al decreto legislativo 7 settembre 2005,n. 209, approvativo del Codice delle assicurazioni private, lIstituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha adottato il Regolamento 9 agosto 2006 al fine di disciplinare lattestazione sullo stato del rischio in conformità allart. 134 del citato Codice delle assicurazioni e ritenendo, altresì, necessario integrare la disciplina vigente in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, in conformità allart. 191, comma 1, lettera b) del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 con riferimento specifico alla informativa da rendere agli assicurati in occasione di ciascuna scadenza annuale dei contratti; cià al fine di migliorare il livello di informativa in relazione alle modalità di disdetta del contratto R.C. Auto ed alle eventuali variazioni tariffarie e di favorire una scelta più consapevole con riferimento sia al livello tariffario che alle condizioni contrattuali praticate dalle imprese, promuovendo meccanismi che tutelino i consumatori ed incentivino la competitività tra le imprese.
Gli obblighi di comunicazione, previsti dallart. 2 del Regolamento, prevedono che le imprese assicuratrici trasmettano ai contraenti una comunicazione scritta almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto anche in assenza di clausola contrattuale che preveda la proroga tacita.Lobbligo di comunicazione fa salvo il diritto del contraente di non rinnovare il contratto senza obblighi di disdetta, nel caso in cui lassicuratore, pur prevedendo la clausola di proroga tacita in assenza di disdetta di termini, abbia contrattualmente rinunciato alla formalizzazione della disdetta in caso di applicazione di adeguamenti tariffari al contratto oggetto di rinnovo.
Gli obblighi di comunicazione, previsti dallart. 2 del Regolamento, prevedono che le imprese assicuratrici trasmettano ai contraenti una comunicazione scritta almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto anche in assenza di clausola contrattuale che preveda la proroga tacita.Lobbligo di comunicazione fa salvo il diritto del contraente di non rinnovare il contratto senza obblighi di disdetta, nel caso in cui lassicuratore, pur prevedendo la clausola di proroga tacita in assenza di disdetta di termini, abbia contrattualmente rinunciato alla formalizzazione della disdetta in caso di applicazione di adeguamenti tariffari al contratto oggetto di rinnovo.
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