Sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2007 è pubblicata la Direttiva 23 luglio 2007 del Ministro della Solidarietà Sociale riguardante Legge 7 dicembre 2000, n. 383. Modalità per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui allarticolo 7, nonché per assicurare il sostegno ad iniziative formative e di informatizzazione, di cui allarticolo 12, comma 3, lettere d) ed f).(Direttiva annualità 2007).
Con la Direttiva 23 luglio 2007 del Ministro della Solidarietà Sociale vengono fissate le modalità per la presentazione di progetti sperimentali da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui allarticolo 7 della legge 383/2000, nonché per assicurare il sostegno a iniziative formative e di informatizzazione, di cui allarticolo 12, comma 3, lettere d) ed f).
Possono presentare richiesta di contributo per la realizzazione di iniziative/progetti di cui alle lettere d) ed f) dellarticolo 12 citato, le associazioni di promozione sociale, singolarmente o in forma di partenariato tra loro, che risultino iscritte nei registri di cui allarticolo 7 della legge n. 383/2000.
La cancellazione dellassociazione (o di una delle associazioni in caso di partenariato) dai registri nel corso dellattuazione del progetto, comporta limmediata decadenza dal beneficio.
Le iniziative per le quali viene presentata domanda di contributo devono avere carattere innovativo rispetto a quelle già finanziate alla stessa associazione nelle precedenti annualità. Lassociazione che ha ricevuto un contributo ai sensi delle direttive ministeriali emanate nei due anni precedenti non può presentare richiesta per uniniziativa avente le medesime finalità.
Possono presentare richiesta di contributo per la realizzazione di iniziative/progetti di cui alle lettere d) ed f) dellarticolo 12 citato, le associazioni di promozione sociale, singolarmente o in forma di partenariato tra loro, che risultino iscritte nei registri di cui allarticolo 7 della legge n. 383/2000.
La cancellazione dellassociazione (o di una delle associazioni in caso di partenariato) dai registri nel corso dellattuazione del progetto, comporta limmediata decadenza dal beneficio.
Le iniziative per le quali viene presentata domanda di contributo devono avere carattere innovativo rispetto a quelle già finanziate alla stessa associazione nelle precedenti annualità. Lassociazione che ha ricevuto un contributo ai sensi delle direttive ministeriali emanate nei due anni precedenti non può presentare richiesta per uniniziativa avente le medesime finalità.
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