Associazioni professionali: pubblicata la Legge 14 gennaio 2013, n. 4

LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4

La G.U. n. 22 del 26.1.2013 pubblica la la Legge 14 gennaio 2013, n. 4 sulle Associazioni professionali (“Disposizioni in materia di professioni non organizzate“).

La Legge entra in vigore il 10/02/2013

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Sintesi: Art. 1
Oggetto e definizioni

1. La presente legge, in attuazione dell’art. 117, terzo comma,
della Costituzione e nel rispetto dei principi dell’Unione europea in
materia di concorrenza e di liberta’ di circolazione, disciplina le
professioni non organizzate in ordini o collegi.
2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata
in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende
l’attivita’ economica, anche organizzata, volta alla prestazione di
servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e
prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il
concorso di questo, con esclusione delle attivita’ riservate per
legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229
del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attivita’ e
dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio
disciplinati da specifiche normative.
3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2
contraddistingue la propria attivita’, in ogni documento e rapporto
scritto con il cliente, con l’espresso riferimento, quanto alla
discplina applicabile, agli estremi della presente legge.
L’inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra
professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, ed e’ sanzionato ai sensi del medesimo codice.
4. L’esercizio della professione e’ libero e fondato
sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio
intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede,
dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza,
dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi,
della responsabilita’ del professionista.
5. La professione e’ esercitata in forma individuale, in forma
associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro
dipendente.

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