Sentenza della Cassazione Civile
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza del 10 ottobre 2006 n. 21698, ha stabilito che il patto di prova apposto al contratto di lavoro deve necessariamente risultare per iscritto con la specifica indicazione delle mansioni attribuite al lavoratore, anche ponendo eventualmente riferimento “per relationem” (ovvero con un rinvio) all’individuazione di quelle riconducibili alle previsioni della relativa contrattazione collettiva.
La Suprema Corte chiarisce anche quali siano i limiti applicabili all’operatività del recesso nell’assunzione in prova e quali gli effetti derivanti, sul piano della sospensione del rapporto, in dipendenza della malattia o dell’infortunio del lavoratore.
La Suprema Corte chiarisce anche quali siano i limiti applicabili all’operatività del recesso nell’assunzione in prova e quali gli effetti derivanti, sul piano della sospensione del rapporto, in dipendenza della malattia o dell’infortunio del lavoratore.
AG