Attività ispettiva sui luoghi di lavoro: in G.U. la Direttiva 18 settembre 2008 del Ministero del Lavoro

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2008 la Direttiva ministeriale del 18 settembre 2008, recante un “Rilancio della filosofia preventiva e promozionale di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, contenente misure di razionalizzazione delle funzioni ispettive e di vigilanza in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30.”

Si riportano di seguito i passaggi della direttiva di maggior rilevanza nell’ambito della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Premettendo la necessità che si instauri un clima collaborativo nei confronti dei datori di lavoro ispezionati e dei lavoratori, la direttiva chiarisce anzitutto che e’ auspicabile un atteggiarsi della vigilanza con finalita’ di prevenzione, di rafforzamento e di identificazione dei comportamenti positivi, o anche di maggiore conoscenza ed attenzione verso le problematiche aziendali (ad esempio, sul versante della sicurezza sul lavoro).”
Inoltre, “restano fermi, naturalmente, gli eventuali provvedimenti di polizia
giudiziaria […] ovvero l’eventuale provvedimento di sospensione della attivita’ d’impresa (art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal decreto-legge n. 112 del 2008), i quali si aggiungeranno ai provvedimenti sanzionatori amministrativi semplificati.
Quanto alla sospensione della attivita’ d’impresa, peraltro, sembra opportuno un richiamo sulla opportunita’ di adottare tale grave provvedimento, penalmente sanzionato in caso di inottemperanza con la pena dell’arresto fino a sei mesi, in maniera tale da non creare intollerabili discriminazioni, ma anche in modo da non punire esasperatamente le micro-imprese. In questa prospettiva la discrezionalita’ dell’ispettore nella adozione del provvedimento dovra’ limitarsi esclusivamente alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge e delle condizioni di effettivo rischio e pericolo in una ottica di tutela e prevenzione della salute e sicurezza dei lavoratori. Si ritiene, dunque, che la sospensione possa essere adottata normalmente con decorrenza dalle ore 12 del giorno
successivo all’accesso ispettivo ovvero, nell’edilizia e in agricoltura, dalla cessazione della attivita’ in corso che non puo’ essere utilmente interrotta, salvo che non vi sia pericolo imminente o grave rischio per la salute dei lavoratori o di terzi, nel qual caso l’ordine di sospensione dovra’ essere impartito con decorrenza
immediata. D’altro canto, per quanto concerne la percentuale di lavoratori in nero, si ritiene che nella micro-impresa trovata con un solo dipendente irregolarmente occupato non siano di regola sussistenti i requisiti essenziali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 idonei a sfociare in un provvedimento di sospensione.”
Per quanto riguarda le verifiche sugli appalti illeciti, “i contratti di appalto e di subappalto dovranno essere oggetto di specifico e attento esame da parte degli ispettori del lavoro, non soltanto nel contesto del settore edile, ma in ogni settore produttivo di beni e servizi. L’attivita’ investigativa, peraltro, dovra’ concentrarsi sui contratti che non sono stati oggetto di certificazione. Obiettivo assoluto e’ il contrasto alla interposizione illecita e fraudolenta, mediante la verifica della sussistenza dei criteri di genuinita’ di cui all’art. 29 del decreto
legislativo n. 276 del 2003.”

In ultimo, “una particolare attenzione dovra’ dedicarsi alla materia
della salute e sicurezza sul lavoro. In attesa di ulteriori direttive, alla luce del confronto avviato in materia con le Regioni e le parti sociali, si rileva sin da ora che, per quanto le competenze dei servizi ispettivi del Ministero siano limitate
soltanto ad alcuni settori, gli ispettori del lavoro non potranno esonerarsi dal segnalare alla azienda sanitaria locale territorialmente competente, in una logica pro-attiva e di leale collaborazione istituzionale, le situazioni di dubbia regolarita’ in materia che si appalesano nel corso di un regolare accertamento ispettivo in materia di lavoro nelle aziende che operano in settori e per attivita’ estranee a quelle di cui all’art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008.”

AG

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