Attrezzature: modificato Art 71 del D.Lgs. n.81/2008 dalla Legge n. 125/13 (Verifiche periodiche)

Pubblicato sulla GU Serie Generale n. 255 del 30-10-2013.

La G.U. n. 255 del 30-10-2013 pubblica la LEGGE 30 ottobre 2013, n. 125 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

La legge introduce una importante modifica al D.Lgs. 81/2008, relativa alla tempistica della prima verifica periodica delle attrezzature, art. 71, comma 11.

[…]
9-quinquies. All’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: “nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell’attrezzatura sono sostituite dalle seguenti: “nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. […]

Il nuovo testo dell’Art. 71, comma 11:

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

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