Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 204/23 del 26 luglio 2006 è pubblicata la Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 riguardante lattuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione).
Considerando che la direttiva 76/207/CEE del Consiglio del 7 febbraio 1976, relativa allattuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda laccesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro e la direttiva 86/378/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa allattuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini le e donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale sono state sostanzialmente modificate, il Parlamento europeo ed il Consiglio dellUE hanno ritenuto opportuno adottare la Direttiva 2006/54/CE del 5 luglio 2006 allo scopo di assicurare lattuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.
A tal fine essa contiene disposizioni intese ad attuare il principio della parità di trattamento per quanto riguarda :
a) laccesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionale;
b) le condizioni di lavoro, compresa la retribuzione;
c) i regimi professionali di sicurezza sociale;
Inoltre, la presente direttiva contiene disposizioni intese a renderne più efficace lattuazione mediante listituzione di procedure adeguate.
Fra le disposizioni particolare di cui al titolo II Capo primo della direttiva, allarticolo 4 si evidenzia il divieto di discriminazione, ad esempio, per quanto riguarda la parità retributiva. Per quanto riguarda uno stesso lavoro, infatti, o un lavoro al quale è attribuito un valore uguale , occorre eliminare la discriminazione diretta e indiretta basata sul sesso e concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni.
Altro divieto di discriminazione che evidenzia la direttiva è quello relativo alla parità di trattamento nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale, specificatamente per quanto riguarda :
a) il campo dapplicazione di tali regimi e relative condizioni daccesso;
b) lobbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi;
c) il calcolo delle prestazioni , comprese le maggiorazioni di corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni.
Per quanto riguarda il campo di applicazione personale, il principio di
cui sopra si applica alla popolazione attiva, compresi i lavoratori autonomi, i lavoratori la cui attività è interrotta per malattia, maternità, infortunio o disoccupazione involontaria e le persone in cerca di lavoro, ai lavoratori pensionati e ai lavoratori invalidi, nonché agli aventi causa di questi lavoratori in base alle normative e/o prassi nazionali.
Fra le disposizioni orizzontali, larticolo 17 relativo alla Tutela dei diritti recita che , Gli Stati membri provvedono affinchè tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, eventualmente dopo essersi rivolte ad altre autorità competenti e dopo aver esperito le eventuali procedure di conclusione, a procedure giurisdizionali finalizzate allesecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva anche dopo la cessazione del rapporto nellambito del quale si sarebbe prodotta la discriminazione.
A tal fine essa contiene disposizioni intese ad attuare il principio della parità di trattamento per quanto riguarda :
a) laccesso al lavoro, alla promozione e alla formazione professionale;
b) le condizioni di lavoro, compresa la retribuzione;
c) i regimi professionali di sicurezza sociale;
Inoltre, la presente direttiva contiene disposizioni intese a renderne più efficace lattuazione mediante listituzione di procedure adeguate.
Fra le disposizioni particolare di cui al titolo II Capo primo della direttiva, allarticolo 4 si evidenzia il divieto di discriminazione, ad esempio, per quanto riguarda la parità retributiva. Per quanto riguarda uno stesso lavoro, infatti, o un lavoro al quale è attribuito un valore uguale , occorre eliminare la discriminazione diretta e indiretta basata sul sesso e concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni.
Altro divieto di discriminazione che evidenzia la direttiva è quello relativo alla parità di trattamento nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale, specificatamente per quanto riguarda :
a) il campo dapplicazione di tali regimi e relative condizioni daccesso;
b) lobbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi;
c) il calcolo delle prestazioni , comprese le maggiorazioni di corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni.
Per quanto riguarda il campo di applicazione personale, il principio di
cui sopra si applica alla popolazione attiva, compresi i lavoratori autonomi, i lavoratori la cui attività è interrotta per malattia, maternità, infortunio o disoccupazione involontaria e le persone in cerca di lavoro, ai lavoratori pensionati e ai lavoratori invalidi, nonché agli aventi causa di questi lavoratori in base alle normative e/o prassi nazionali.
Fra le disposizioni orizzontali, larticolo 17 relativo alla Tutela dei diritti recita che , Gli Stati membri provvedono affinchè tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio della parità di trattamento, possano accedere, eventualmente dopo essersi rivolte ad altre autorità competenti e dopo aver esperito le eventuali procedure di conclusione, a procedure giurisdizionali finalizzate allesecuzione degli obblighi derivanti dalla presente direttiva anche dopo la cessazione del rapporto nellambito del quale si sarebbe prodotta la discriminazione.
Fonte: Eur-Lex
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