Attuazione della Convenzione del 1977 sul divieto d’impiego delle mine antipersona.

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE L 165/41 del 26-6-2008 è pubblicata l’“Azione comune 2008/487/PESC del Consiglio del 23 giugno 2008 a sostegno dell’universalizzazione ed attuazione della convenzione del 1977 sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione nell’ambito della strategia europea in materia di sicurezza”.

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia europea in materia di sicurezza, che sollecita la creazione di un ordine internazionale basato su un multilateralismo efficace.

La strategia europea in materia di sicurezza riconosce la Carta delle Nazioni Unite come quadro fondamentale per le relazioni internazionali. Rafforzare le Nazioni Unite e contribuire a dotarle dei mezzi necessari affinché assolvano alle loro responsabilità e agiscano con efficacia rappresenta una priorità assoluta.

La risoluzione 51/45 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, del 10 dicembre 1966, esortava tutti gli Stati a perseguire attivamente un accordo internazionale efficace e giuridicamente vincolante volto a vietare l’impiego, lo stoccaggio, la produzione e il trasferimento delle mine antipersona.

Partendo dalle considerazioni di cui sopra, il Consiglio dell’Unione europea ha quindi adottato l’Azione comune 2008/487/PESC del 23 giugno 2008, al fine di sostenere l’attuazione della convenzione sul divieto d’impiego, i stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, conformemente alla risoluzione 62/41 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
Pertanto, l’Unione Europea persegue i seguenti obiettivi:

a) promozione dell’universalizzazione della convenzione e sostegno alla preparazione della seconda conferenza di revisione della convenzione nel 2009;
b) sostegno agli Stati parte per la piena attuazione della convenzione.

Per conseguire tali obiettivi, l’UE intraprende i seguenti progetti:
a) organizzazione di un massimo di sei seminari regionali o subregionali diretti ad accrescere l’adesione alla convenzione e la sua ratifica e a preparare la seconda conferenza di revisione nel 2009;
b) fornitura di una consulenza tecnica permanente e visite di assistenza tecnica mirate, fino ad un massimo di 25, negli Stati parte al fine di formulare raccomandazioni sulla piena attuazione della convenzione.

Una descrizione dettagliata di tali progetti figura nell’allegato alla presente Azione comune.

Fonte: Eur-Lex

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