Nel S.O. n. 150 della Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2006 è pubblicato il Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 216 riguardante l’Attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio si quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.
Il Decreto legislativo che abroga la precedente legislazione la legge 30 dicembre 2004, n. 316 attua con più di due anni di ritardo , le disposizioni per il recepimento nell ordinamento nazionale della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema comunitario per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra “Emission Trading System” ETS ) e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio e della direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra bella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto ratificato con legge 1° giugno 2002,n. 120.
Le disposizioni contenute nel decreto si applicano alle emissioni provenienti dalle attività indicate nell allegato A ed ai gas A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, nessun impianto può esercitare le attività elencate nel citato allegato A che comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nel medesimo allegato in relazione a tali attività, senza essere munito dellp0 autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dall autorità nazionale competente.
Pressp il Ministero dell ambiente e della tutela del territorio Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo, è istituito il Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE, che svolge la funzione di Autorità nazionale competente.
E opportuno ricordare che una recente Sentenza della Corte di Giustizia europea ha condannato l Italia per il ritardo nella adozione delle disposizioni comunitarie in tema di inquinamento atmosferico ed in particolare per il ritardo nel recepimento della direttiva 2003/87/CE la quale stabiliva che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2003.Da sottolineare che la Commissione europea, non ricevendo dal nostro Paese comunicazioni entro il termine previsto, aveva avviato una procedura dal quale è poi risultato che l iter di trasposizione della direttiva europea non è ancora completato.
Le disposizioni contenute nel decreto si applicano alle emissioni provenienti dalle attività indicate nell allegato A ed ai gas
Pressp il Ministero dell ambiente e della tutela del territorio Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo, è istituito il Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE, che svolge la funzione di Autorità nazionale competente.
E opportuno ricordare che una recente Sentenza della Corte di Giustizia europea ha condannato l Italia per il ritardo nella adozione delle disposizioni comunitarie in tema di inquinamento atmosferico ed in particolare per il ritardo nel recepimento della direttiva 2003/87/CE la quale stabiliva che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2003.Da sottolineare che la Commissione europea, non ricevendo dal nostro Paese comunicazioni entro il termine previsto, aveva avviato una procedura dal quale è poi risultato che l iter di trasposizione della direttiva europea non è ancora completato.