1. Larticolo 116 del Codice della strada è sostituito dal seguente:
Art.116 (Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore).- 1. Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento dei trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dellarticolo 118-bis.
2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentre apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativo e statistici ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, laggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali, con lobiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui allreticolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui allarticolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue in varie categorie categorie ed abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di essi indicate.
Il presente decreto legislativo entra in vigore il 15 maggio 2011.
(LG-FF)