Attuazione direttive CE concernenti la patente di guida.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2011 è pubblicato il Decreto Legislativo 18 aprile 2011, n. 59 relativo alla “Attuazione delle direttive 20°06/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida”.

Il presente decreto legislativo, oltre a prevedere “Modifiche all’articolo 47 del Codice della Strada, in materia di classificazione dei veicoli e le modifiche all’articolo 115 dello stesso Codice della strada, in materia di requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali, all’articolo 3 del presente decreto sono previste modifiche all’articolo 116 del Codice della Strada, in materia di patente e di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli.

1. L’articolo 116 del Codice della strada è sostituito dal seguente:
“Art.116 (Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore).- 1. Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento dei trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dell’articolo 118-bis.
2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentre apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativo e statistici ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l’aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali, con l’obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all’reticolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all’articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
3. La patente di guida, conforme al modello comunitario, si distingue in varie categorie categorie ed abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di essi indicate.
Il presente decreto legislativo entra in vigore il 15 maggio 2011.

(LG-FF)

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