Con la Circ. prot. 0049801/GAB del 7 novembre 2013, il Ministero dell’Ambiente fornisce “esaustivo riscontro” alle numerose richieste e di chiarimento pervenute riguardo alla corretta applicazione del D.P.R. 59/2013
La Circolare chiarisce che il DPR 59/2013 si applica a tutti gli impianti non soggetti ad AIA, a prescindere dai requisiti dimensionali del gestore, quindi:
– alle PMI
e
– anche alle grandi imprese.
In in merito alla natura obbligatoria o facoltativa dell’AUA, la Circolare spiega che la richiesta di AUA è sempre obbligatoria allo scadere del primo dei titoli abilitativi previsti dall’art. 3, c. 1, DPR 59/2013 (salvo incorrere nelle deroghe ivi previste).
Dopo aver precisato le ipotesi in cui venga a scadere una comunicazione o un’autorizzazione quando l’attività è soggetta anche a titoli abilitativi di carattere autorizzatorio, in merito al termine entro il quale deve essere presentata la prima domanda di AUA, la Circolare precisa che è necessario rispettare i termini previsti dalla disciplina di settore del titolo in scadenza, per beneficiare della possibilità di continuare l’attività anche nel caso di mancata risposta, nei termini di legge, sulla richiesta di primo rilascio dell’AUA