Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico: approvazione del metodo tariffario idrico per il periodo 2016-2019

E’stata pubblicata in data 29 dicembre 2015 la Delibera 664/2015/R/idr del 28 dicembre 2015 dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico relativa al metodo tariffario idrico per il periodo 2016-2019.

E’ entrato in vigore dal 1° gennaio del 2016 il Metodo Tariffario Idrico 2016/2019, il nuovo quadro di regole approvato dall’Autorità per tariffe idriche.
Il ‘Metodo Tariffario Idrico 2’ poggia sui due principi guida del precedente metodo valido per il 2014/2015, con particolare riferimento alla selettività e alla responsabilizzazione, da attuare attraverso una regolazione asimmetrica, capace di adattarsi alle diverse esigenze di un settore molto differenziato a livello locale e nella governance.

La regolazione tariffaria applicabile nel secondo periodo regolatorio è riconducibile quindi ad una matrice di schemi regolatori (rispetto al precedente metodo tariffario, si amplia la gamma dei diversi tipi di schemi tariffari, sei e non più quattro) nell’ambito della quale ciascun soggetto competente potrà individuare la soluzione più efficace in base alle proprie realtà.

La scelta potrà essere effettuata in base a diversi fattori: in ragione del fabbisogno di investimenti in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti, dell’eventuale presenza di variazioni negli obiettivi o nelle attività del gestore (principalmente legata a processi di aggregazione o a rilevanti miglioramenti qualitativi dei servizi erogati), dell’entità dei costi operativi per abitante servito da ciascuna gestione rispetto al dato medio di settore. Inoltre è previsto uno schema regolatorio virtuale, nei casi in cui l’Ente di governo dell’ambito, in fase di aggregazione di gestioni, non disponga di un corredo informativo per oltre la metà della popolazione servita dal nuovo gestore d’ambito. Tale schema consente di adottare specifiche assunzioni nella valorizzazione delle componenti di costo iniziali. Sono poi previste condizioni specifiche di regolazione, a carattere individuale, che potranno essere declinate solo nei casi di accoglimento di istanze di accesso alla perequazione per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario delle gestioni. L’Autorità ha previsto anche un aggiornamento biennale delle componenti a conguaglio e della RAB, nonché la possibilità di una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, su istanza motivata, qualora dovessero verificarsi circostanze straordinarie ed eccezionali e tali da pregiudicare l’equilibrio economico-finanziario.

Per il secondo periodo regolatorio si conferma la presenza del moltiplicatore tariffario da applicare alle quote fisse e variabili della struttura tariffaria adottata da ciascuna gestione nell’anno base 2015, nonché la previsione di un limite alla crescita annuale del moltiplicatore tariffario. Confermata pure la previsione di una riduzione del 10% delle tariffe applicate nei casi di mancato invio degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione tariffaria, mentre vengono ampliate le casistiche al verificarsi delle quali si dispone l’esclusione dall’aggiornamento tariffario.

Il nuovo metodo tariffario MTI-2 prevede inoltre meccanismi incentivanti per il miglioramento della qualità contrattuale e tecnica del servizio, introducendo un meccanismo di premi/penalità, alimentato da una specifica componente tariffaria, obbligatoria per tutti i gestori, da destinare ad uno specifico fondo per la qualità che, in sede di prima attivazione, promuove, premiando le best practice, la crescita dei livelli di qualità contrattuale rispetto ai parametri definiti dalla delibera sulla qualità contrattuale (655/2015/R/idr).

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