“Autorizzazione di un ponteggio” di Luca Rossi

Pubblichiamo nella rubrica settimanale “Diario di cantiere” l’approfondimento “Autorizzazione di un ponteggio” di Luca Rossi, ingegnere, ricercatore del Laboratorio cantieri temporanei o mobili del Dipartimento Innovazioni Tecnologiche presso INAIL.

Autorizzazione di un ponteggio

Un ponteggio fisso è un’opera provvisionale di accesso e di servizio costituita da tubi e giunti o da elementi portanti prefabbricati collegati fra loro.
Esso deve essere autorizzato ai sensi dell’art. 131 del DLgs 81/08 che stabilisce che, per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chieda al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali l’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi seguenti:
a) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell’insieme;
b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;
c) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;
d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
f) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;
g) schemi-tipo di ponteggio con l’indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l’obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.

Per leggere l’articolo completo di Luca Rossi andare al primo link.

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