Il Decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 84, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2003.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2003, è pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 84 riguardante il ” Regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove”. La citata direttiva- detta anche direttiva di ” etichettatura” – rientra nella strategia comunitaria per ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture e per migliorare il risparmio di carburante di cui alla Comunicazione della Commissione europea COM (95)689, adottata dal Consiglio dell’ Unione europea il 25 giugno 1996 con l’ obiettivo di raggiungere un valore medio delle emissioni di CO2 delle autovetture nuove di 120 g di CO2/km entro il 2005 e comunque non oltre il 2010. La strategia è sottoposta a controllo fin dal 1995 ed è basata su tre elementi principali: 1) l’ impegno assunto dall’ industria automobilistica di migliorare il risparmio di carburante, per raggiungere un valore medio delle emissioni specifiche di CO2 prodotte dalle autovetture nuove pari a 140 g/km entro il 2008/2009; 2) l’ etichettatura relativa al risparmio di carburante delle autovetture, per garantire che siano fornite ai consumatori informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 delle autovetture nuove in vendita o in leasing nella Comunità, per permettere loro di effettuare una scelta consapevole; 3) la promozione dell’ efficienza dei consumi delle autovetture, tramite opportune misure fiscali; a tale riguardo, il Consiglio Ambiente dell’ ottobre 1999 ha ribadito la necessità di studiare la possibilità di istituire un quadro di riferimento per gli incentivi fiscali. La direttiva 1999/94/CE – ora recepita anche dallo Stato italiano, dopo il ricorso della Unione europea alla Corte di giustizia per la mancata comunicazione del provvedimento nazionale di attuazione della direttiva stessa- è stata adottata il 13 dicembre 1999 ed avrebbe dovuto essere recepita dagli Stati membri entro il 18 gennaio 2001. Il Regolamento di attuazione della direttiva, precisa fra l’ altro, che l’ etichetta relativa al consumo di carburante deve riportare, come informazione del consumatore, i valori ufficiali relativi al consumo ufficiale di carburante e alle emissioni specifiche di CO2 della vettura su cui è apposta l’ etichetta. Per ” consumo ufficiale di carburante”, si intende il consumo di carburante omologato dalle autorità di omologazione ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei trasporti del 12 giugno 1981 di attuazione della direttiva 80/1268/CEE, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 maggio 1995 in attuazione della direttiva 93/116/CEE, apposto sul certificato di omologazione CEE del veicolo o figurante nel certificato di conformità. Se più varianti o versioni sono0 raggruppate i un unico modello, i valori da attribuire al consumo di carburante di tale modello si basano sulla variante e versione che presenta il più elevato consumo ufficiale nell’ ambito del gruppo. Per ” emissioni specifiche ufficiali di CO2 pere una data vettura”, il regolamento precisa che devono intendersi le emissioni misurate ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei trasporti in data 12 giugno 1981 già precedentemente citato. Al fine di favorire l’ informazione per il consumatore, il responsabile del punto di vendita deve apporre in modo visibile su ciascun modello di autovettura un’ etichetta relativa al consumo di carburante ed alle emissioni di CO2, conforme ai requisiti di cui all’ allegato del regolamento. I costruttori e i responsabili dei punti di vendita devono fornire, entro il 15 settembre 2003, le informazioni necessarie all’ applicazione del programma di informazione per il consumatore, secondo le modalità stabilite con successivo provvedimento del Ministero delle attività produttive.
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