Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 5/17 del 10 gennaio 2006 è pubblicata la Decisione della Commissione del 9 gennaio 2006 recante alcune misure relative allimportazione di piume da determinati paesi terzi.
Considerando che linfluenza aviaria è una malattia virale del pollame e dei volatili che provoca mortalità e perturbazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute pubblica e gli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti ovicoli e poiché sussiste il rischio che lagente patogeno possa venire introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti derivati dal pollame, tra cui le piume non trattate, la Commissione europea, richiamandosi alla direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi allorganizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità, ha adottato la Decisione del 9 gennaio 2006 recante, appunto, alcune misure relative allimportazio0ne di piume da determinati paesi terzi.
Pertanto, in base alla citata Decisione della Commissione, gli Stati membri sospendono le importazioni di piume non trattate e di parte di piume non trattate provenienti dal territorio dei paesi elencati nellallegato della Decisione stessa, ovvero Georgia, Armenia, Azerbaijan, Iran, Iraq e Siria.
Pertanto, in base alla citata Decisione della Commissione, gli Stati membri sospendono le importazioni di piume non trattate e di parte di piume non trattate provenienti dal territorio dei paesi elencati nellallegato della Decisione stessa, ovvero Georgia, Armenia, Azerbaijan, Iran, Iraq e Siria.
Fonte: Eur-Lex
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