Pertanto, i termini ordinatori o perentori contemplati nei bandi Isi sono sospesi dal 23 febbraio al 15 aprile 2020. Non è consentito, dunque, emanare un provvedimento negativo a causa del mancato rispetto dei termini contemplati per le fasi di verifica amministrativa e tecnica o impedire l’invio delle osservazioni, qualora il termine di dieci giorni sia scaduto nel predetto lasso temporale.
La sospensione riguarda, altresì, il termine per acquisire le integrazioni documentali e tutte le ulteriori informazioni utili alla valutazione del progetto.
Analogamente, la sospensione dei termini si applica alle fasi di realizzazione e rendicontazione del progetto.
In linea generale, poi, tale sospensione è applicabile in favore delle imprese che hanno ricevuto il provvedimento di concessione prima del 23 febbraio 2020 e per le quali non si è ancora concluso l’anno per la realizzazione del progetto.
Le imprese possono presentare un’istanza motivata per ottenere la proroga del termine della fase esecutiva di un progetto, soprattutto se richiede opere edili o di installazione di impianti, che deve essere concessa in presenza di valide ragioni, anche in modo più ampio rispetto al periodo già considerato dal d.l. 18/2020.
I beneficiari dell’anticipazione del finanziamento devono presentare, a copertura dell’ulteriore periodo concesso, un’integrazione della garanzia fideiussoria già costituita per l’anticipazione del finanziamento stesso. È possibile accettare una polizza fideiussoria firmata digitalmente che deve essere trasmessa via pec dall’indirizzo dell’Istituto assicuratore a quello della sede Inail competente.