Biocarburanti e carburanti rinnovabili nei trasporti

Decreto legislativo 30 maggio 2005, n.128

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2005 è pubblicato il Decreto legislativo 30 maggio 2005, n.128 riguardante la “Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell’ uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti”.

La direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 maggio 2003, stabilisce che gli Stati membri provvedano affinché una percentuale minima di biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili sia immessa sui loro mercati e a tal fine stabiliscono obiettivi indicativi nazionali.
Con il recepimento di tale direttiva nell’ ordinamento legislativo nazionale, mediante l’ emanazione del Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, anche l’Italia si impegna dunque a promuovere l’ utilizzazione di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione di carburante diesel o di benzina nei trasporti, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di sicurezza dell’ approvvigionamento di fonti di energia rispettando l’ ambiente, e di promozione delle fonti di energia rinnovabili.
Come recita l’ art. 2 del decreto legislativo adottato, si intende per:
a) biocarburante: un carburante liquido o gassoso per i trasporti ricavato dalla biomassa;
b) biomassa: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’ agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani;
c) altri carburanti rinnovabili: carburanti rinnovabili, diversi dai biocarburanti, originati da fonti energetiche rinnovabili come definite nel decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e utilizzati per i trasporti;
d) tenore energetico: il potere calorifico inferiore di un carburante.
Gli obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione in consumo dei biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale, sono così fissati:
a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;
b) entro il 21 dicembre 2010: 2,5 per cento.

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