Bonifica dei siti: le garanzie finanziarie a carico delle imprese

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 217 del 17 settembre 2005 è pubblicato il Decreto 5 luglio 2005 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio recante “Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei siti.”

L’iscrizione all’Albo delle imprese che effettuano l’attività di bonifica dei siti è subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di eventuali misure di sicurezza, trasporto e smaltimento dei rifiuti nonché del risarcimento degli ulteriori danni derivanti all’ambiente.
Ciò è quanto previsto dal Decreto 5 luglio 2005 del Ministro dell’ambiente, con il quale si richiama alla vigente normativa in materia, in particolare al Decreto legislativo 5 febbraio 1997,n.22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, 94/CE/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, con particolare riferimento all’articolo 30, commi 4 e 6 dello stesso decreto legislativo 22/1997 che prevede l’obbligo dell’iscrizione all’albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonché la prestazione delle relative garanzie finanziarie a favore dello Stato, per le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei siti.
La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell’iscrizione all’albo e deve essere conforme allo schema allegato al presente decreto ministeriale sotto la lettera “A”.
L’ammontare della garanzia fidejussoria è fissato in base ai valori di cui al decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406.

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