Vigili del Fuoco, circolare con i primi chiarimenti al D.M. 3 settembre 2021

Pubblicata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco in data 8 novembre 2021 la circolare DCPREV prot. n. 16700 recante “DM 03/09/2021 – Primi chiarimenti”

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Circolare prot. n. 16700 dell’8/11/2021

OGGETTO: DM 3 settembre 2021 recante “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. Primi chiarimenti. 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 259, del 29/10/2021, è stato pubblicato il decreto interministeriale in oggetto, detto anche “Decreto Minicodice”. Il provvedimento, che entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione abroga definitivamente il Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 recante “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.

Il provvedimento stabilisce i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze, qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio nelle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall’articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Di seguito si evidenziano gli aspetti salienti del decreto anche in relazione alle novità introdotte rispetto alla precedente normativa.

CRITERI DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO

Il cardine del decreto è l’art. 3, che fornisce indicazioni per individuare i criteri dì progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio da applicare nello specifico luogo di lavoro. Sono previsti 4 casi, ognuno dei quali descritto in uno dei 4 commi che costituiscono l’articolo:

1. in generale “le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili”;

2. per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, definiti nell’allegato I, si applica l’allegato I stesso;

3. per i luoghi di lavoro che non ricadono nei commi 1 e 2 i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli contenuti nel Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 e s.m.i.;

4. il comma 4 fa salva la possibilità, anche per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, di applicare il DM 3 agosto 2015.

Si ritiene di dover evidenziare che il decreto individua un unico quadro di regole tecniche applicabili ai luoghi di lavoro, corrispondente e congruente con la normativa di prevenzione incendi e completo rispetto a tutte le casistiche che si possono presentare. Tale assunto, già evidente dal testo dell’articolo 2 (il decreto si applica a tutti i luoghi di lavoro tranne i cantieri) è rafforzato dalle indicazioni dell’art. 3 che conducono il datore di lavoro all’individuazione degli specifici criteri da applicare nella progettazione, realizzazione e esercizio della sicurezza antincendio (a seconda dei casi: regole tecniche di prevenzione incendi, DM 3/8/2015 e s.m.i., allegato I del decreto stesso).

Inoltre il comma 3 dell’art. 3 supera, per i luoghi di lavoro, l’art. 2 comma 1 del Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 e s.m.i., estendendone il campo di applicazione a tutti i luoghi di lavoro non dotati di regole tecniche, e, in particolare, a tutti i luoghi di lavoro che comprendono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Il decreto si compone dell’articolato e di un allegato tecnico che contiene indicazioni sui criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.

CRITERI DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO A BASSO RISCHIO DI INCENDIO

Sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale e con tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

• con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
• con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m²
• con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
• ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
• ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
• ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

Fonte: Vigili del Fuoco

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