Caso “Microsoft Corporation” -Decisione della Commissione su “vendite abbinate”

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE C 36/7 del 13 febbraio 2010 è pubblicata la “Sintesi della Dec visione della Commissione europea del 16 dicembre 2009 relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 54 dell’accordo SEE. Caso COMP/39.530 – Microsoft (vendita abbinata)

Il 16 dicembre 2009 la Commissione ha adottato una decisione relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”). A norma dell’articolo 30 rel regolamento (C E) n. 1/2003 del Consiglio, la Commissione indica, con la presente pubblicazione, i nomi delle parti interessate ed il contenuto essenziale della decisione. La decisione figura sul sito Internet della direzione generale della concorrenza al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases

Il caso riguarda l’impresa Microsoft Corporation e la vendita abbinata, potenzialmente illegale, del suo browsser Internet Explorer con Windows, il suo sistema operativo dominante per PC client
Nella comunicazione degli addebiti del 14 gennaio 2009 la Commissione ha espresso l’opini0one preliminare che, in questo caso, fossero soddisfatti i criteri previsti per il sussistere di una vendita abbinata illegale:
i) Microsoft non ha contestato il fatto di detenere, grazie al suo sistema operativo Windows sul mercato dei sistemi operativi per PC client;
ii) La Commissione, a titolo provvisorio, ha considerato Internety Explorer e Windows come prodotti distinti;
iii) La Commissione ha espresso l’opinione preliminare che, pèrim dell’uscita di Windows 7, i produttori di computer e gli utilizzatori finali non potessero avere Windows senza Internet Explorer, per ragioni sia tecniche che giuridiche. Né i costruttori OEM (“original equipment manufactures”),né gli utilizzatori finali avevano tecnicamente la possibilità di rimuovere Internet Explorer da Windows; inoltre gli accordi di licenza impedivano agli OEM di vendere Windows senza Internet Explorer,
iv) La Commissione ha inoltre ritenuto, a titolo provvisorio, che la vendita abbinata fosse atta a precludere la concorrenza in base al merito tra browser web.

La Commissione ha espresso l’opinione preliminare che Internet Explorer godesse di un vantaggio a livello distributivo che gli altri browser web non avevano e che esistessero ostacoli per scaricare browser web da Internet. La Commissione ha inoltre ritenuto, in via preliminare, che, oltre a rafforzare la posizione di Microsoft sul mercato dei sistemi operativi per PC client, l’abbinamento alla vendita di Internet Explorer a quella Windows creasse degli incentivi artificiali per gli sviluppatori di software e di pagine Internet ad ottimizzare i propri prodotti principalmente per Internet Explorer.

Microsoft ha proposto degli impegni er ovviare alle riserva preliminari relative alla concorrenza espresse dalla Commissione.
Con decisione del 16 dicembre 2009 ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (C E) n. 1/2003, la Commissione ha reso tali impegni vincolanti per Microsoft.

(LG-FF)

Fonte: Eur-Lex

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