Cassazione Civile, 29 novembre 2012, n. 21249
La Corte d’Appello di Perugia il 14 aprile 2007, rigettava l’appello proposto da C. G. nei confronti dell’INAIL.
Il C. aveva adito il Tribunale esponendo di aver subito il 18 giugno 1991 un infortunio sul lavoro, a seguito del quale aveva riportato, oltre un periodo di invalidità temporanea, postumi invalidanti permanenti.
Quel giorno si stava recando dalla propria officina meccanica ai cantieri di per eseguire riparazioni, ed era trasportato dal proprio fratello, a bordo del furgone (…), allorché era rimasto coinvolto in un sinistro stradale con una autovettura (…).
Poiché a seguito del sinistro aveva riportato un trauma cranico occipitale con possibile frattura, aveva chiesto all’INAIL l’indennizzo corrispondente, e l’INAIL aveva liquidato una rendita corrispondente all’11 per cento di inabilità; successivamente l’Istituto però aveva ritenuto insussistente l’infortunio sul lavoro, sospendendo l’erogazione della rendita dall’inizio del 1994.
Il procedimento penale si era concluso con l’affermazione della insussistenza del fatto, ma l’INAIL aveva continuato a rifiutare la prestazione.
Il C. chiedeva la costituzione della rendita in proprio favore con corresponsione dei ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione e con la condanna dell’INAIL al risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti alle gravi accuse di truffa.
omissis
Questa Corte ha affermato che in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, pur nel regime precedente l’entrata in vigore del d.lgs. n. 38 del 2000, è indennizzabile l’infortunio occorso al lavoratore “in itinere” ove sia derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell’assicurato, atteso che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro è protetto in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo (Cass., n. 11545 del 2012, n. 3776 del 2008).
La Corte di appello ha ritenuto di poter ravvisare nella fattispecie gli estremi del c.d. rischio elettivo – nel senso sopra precisato – affermando che la condotta dell’attuale ricorrente aveva interrotto il nesso causale.
Nella specie, non sono in contestazione i presupposti dell’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, che attengono sia alla sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito e attività lavorativa, sia alla necessità dell’uso del veicolo privato per raggiungere il luogo della prestazione.
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Tale indagine non è stata compiuta dal giudice dell’appello, e la sentenza risulta quindi affetta dal denunciato vizio di motivazione, che si traduce in violazione dei principi di diritto richiamati.
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In accoglimento del ricorso, la sentenza deve essere quindi cassata con rinvio al giudice designato come in dispositivo, affinché accerti, sulla base delle risultanze acquisite al giudizio, e tenendo conto dei principi di diritto sopra enunciati, se nella specie la condotta del sig. G. C., contribuendo al verificarsi del sinistro, abbia determinato l’interruzione del nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata.
2.2. Il ricorso, quindi deve essere accolto con riguardo al secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata in ordine motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione.
P.Q.M.
onissis
Accoglie il secondo motivo di ricorso.