Cassazione Civile: L’indennità di rischio radiologico deve essere riconosciuta indipendentemente dalla qualifica rivestita dal personale sanitario

Cassazione Civile, Sez. Lav., sentenza del 15 maggio 2014, n. 10667

Con sentenza del 15 maggio 2014 n.10667 la Cassazione Civile, Sez. Lav., ha affrontato la questione del riconoscimento dell’indennità di rischio radiologico ai soggetti che lavorano in esposizione permanente al rischio radiologico, come i medici ortopedici abitualmente addetti ad operare in sale chirurgiche e in ambulatori con uso di apparecchi, fissi o rimuovibili, di radiologia.
Nello specifico, alcuni dirigenti medici dipendenti di un’Azienda ospedaliera USL ed operanti in attività di sala operatoria e/o in ambulatorio, convenivano in giudizio la predetta Azienda per ottenere la corresponsione dell’indennità di rischio radiologico ed il riconoscimento delle ferie aggiuntive.
In primo e secondo grado veniva riconosciuto il diritto dei ricorrenti ad ottenere la suddetta l’indennità.
Avverso la decisione di secondo grado l’Azienda ospedaliera ha proposto ricorso sostenendo che il diritto all’indennità di rischio radiologico e al congedo ordinario aggiuntivo, oltre che per tutto il personale di radiologia può essere riconosciuto soltanto per il personale che, essendo esposto professionalmente in modo permanente, assorba in concreto più di 6 mSv nel semestre.
La Cassazione sul punto, richiamando la recente giurisprudenza, ha sostenuto che l’indennità di rischio radiologico, in quanto correlata alla specificità dell’ambiente e delle condizioni di lavoro, è dovuta soltanto per il rischio qualificato che vi è connesso e non spetta allorché, ad esempio, questo venga meno per apprezzabili periodi di tempo.
Pertanto, al di fuori del personale medico e tecnico di radiologia, per il quale soltanto opera la presunzione assoluta di rischio ex art. 1 L. n. 460 del 1988, l’indennità in oggetto presuppone la sussistenza del rischio effettivo, e non soltanto ipotetico, di un’esposizione non occasionale, né temporanea, analoga all’esposizione del personale di radiologia
Ne deriva che, indipendentemente dalla qualifica rivestita dal personale sanitario, l’indennità deve essere riconosciuta in relazione alle peculiari posizioni dei lavoratori esposti, per intensità e continuità, al rischio normalmente sostenuto dal personale di radiologia.
Nel caso di specie risultano sussistenti i diritti pretesi dai dirigenti medici ortopedici (congedo ordinario aggiuntivo ed indennità di rischio) in quanto, a seguito dell’accertamento relativo alla specificità dell’ambiente, delle condizioni di lavoro e dell’esposizione qualificata degli stessi, tutti risultano esposti secondo valori stimabili tra 1 e 6 millisievert/anno.

Per questi motivi Il ricorso è stato giudicato infondato e, pertanto, rigettato.

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