Con la sentenza n. 4063 del 22 febbraio 2010, le Sezioni Unite della Cassazione Civile si sono pronunciate sul ricorso di un impiegato di un ufficio amministrativo trasferito, a seguito di riassetto organizzativo, in un piccolo ufficio fatiscente privo di computer, adibito a mansioni mortificanti e costretto ad una sostanziale inattività
La Suprema Corte ha stabilito quanto segue: “con riguardo, in particolare al danno non patrimoniale […] nella disciplina del rapporto di lavoro, ove numerose disposizioni assicurano una tutela rafforzata alla persona del lavoratore con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale, il danno non patrimoniale è configurabile ogni qual volta la condotta illecita del datore di lavora abbia violato, in modo grave, tali diritti: questi, non essendo regolati ex ante da norme di legge, per essere suscettibili di tutela risarcitoria dovranno essere individuati, caso per caso, dal giudice del merito”.
E prosegue: “nella specie, il danno risarcibile è esattamente identificato negli “aspetti di vissuta e credibile mortificazione derivanti all'[omissis] dalla situazione lavorativa in cui si trovò ad operare”, secondo una valutazione che si fonda sull’accertamento del nesso causale tra la condotta illecita datoriale e lo stato di mortificazione del lavoratore e che si sottrae perciò alle censure fatte dal Ministero.”
E prosegue: “nella specie, il danno risarcibile è esattamente identificato negli “aspetti di vissuta e credibile mortificazione derivanti all'[omissis] dalla situazione lavorativa in cui si trovò ad operare”, secondo una valutazione che si fonda sull’accertamento del nesso causale tra la condotta illecita datoriale e lo stato di mortificazione del lavoratore e che si sottrae perciò alle censure fatte dal Ministero.”
AG
Fonte: Corte di Cassazione