Cassazione: ferrovie responsabili dei danni da amianto provocati ai ferrovieri

Le Ferrovie dello Stato sono tenute al risarcimento dei danni provocati ai ferrovieri a causa dell’esposizione all’amianto: Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 644/2005, depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2005.

Il 14 gennaio 2005 è stata depositata in Cancelleria la Sentenza n. 644/2005 della Suprema Corte Corte di Cassazione con la quale la Sezione Lavoro ha condannato le Ferrovie dello Stato al risarcimento dei danni provocati al personale ferroviario a causa dell’esposizione all’amianto. Tale Sentenza fa seguito ad un ricorso delle Ferrovie stesse che avevano fatto ricorso ad una sentenza della Corte di Appello di Roma che le aveva condannate a risarcire i danni ad un operaio nei confronti del quale non erano state adottate le idonee misure di tutela della salute. La Suprema Corte di Cassazione ha spiegato che l’art. 2087 del Codice Civile, prescrivendo ai datori di lavoro di adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, ha stabilito un obbligo che si riferisce al modo di organizzare l’impresa apprestando attrezzature e servizi idonei allo scopo, e che, in questo caso, “ non si tratta di una piccola impresa che galleggia nel turbinio di leggi da cui trarre indicazioni comportamentali, ma di una grande realtà aziendale, parallela, per i servizi sanitari, allo Stato e diffusa su tutto il territorio nazionale, dotata di un organismo ad hoc, assistito da competenze scientifiche certamente non border line, deputate, in primo luogo, ad assicurare e garantire la salute dei ferrovieri”, per cui “ la filiera del comando, come si usa oggi delineare una complessa realtà aziendale, ovvero la responsabilità di un’organizzazione sanitaria di grande potenzialità sul piano della prevenzione e tutela della salute, si è dimostrata inadeguata e/o difettosa, pur tra cotanto senno, nel rilevare e segnalare tempestivamente al vertice gestionale il serio e non ipotetico pericolo incombente, costituito dalle fibre d’amianto diffuse nel materiale rotabile, suggerendo rimedi che la comunità scientifica internazionale aveva ormai allo studio “.
In particolare, hanno sottolineato i Supremi Giudici, la pericolosità dell’amianto è nota da tempo alla scienza medica, tanto che “ allo stato attuale delle conoscenze non è possibile escludere l’esistenza di un rischio di tumore polmonare anche a livelli di esposizione estremamente bassi”.

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