Cassazione: il datore di lavoro risponde per i rischi specifici

La responsabilità del datore per l’infortunio del lavoratore scatta solo se il rischio è specifico. Lo ha precisato la Cassazione con la sentenza 39491/2013

La responsabilità del datore per l’infortunio del lavoratore scatta solo se il rischio è specifico.

Lo ha precisato la Cassazione con la sentenza 39491 depositata il 24 settembre scorso.

La vicenda è relativa a una azienda, aggiudicataria dell’appalto della nettezza urbana dell’area mercatale comunale, che aveva consentito a un proprio dipendente di lavorare vicino a un cancello in ferro, senza il perno di fermo di fine corsa.

Così, il lavoratore, mentre spostava una delle ante scorrevoli per effettuare le pulizie, ha fatto fuoriuscire l’anta dal binario, che lo ha travolto e gli ha provocato gravi lesioni, con compromissione della colonna vertebrale.

La Cassazione ha annullato la condanna
… omissis …

Le considerazioni svolte dal giudice di merito non sono condivisibili.
Va premesso che il cancello in origine non presentava alcun vizio costruttivo, tanto vero che il suo installatore è stato prosciolto. Pertanto la sua anomalia è stata frutto di una manomissione che, dalle sentenze di merito, non risulta poter essere datata.
Deriva da ciò che, l’asserita rilevabilità ictu oculi dell’anomalia, non trova alcun riscontro nelle argomentazioni svolte nelle sentenze di merito, a fronte della impossibilità di stabilire l’epoca in cui la manomissione si è verificata.
Inoltre, il rischio connesso al mal funzionamento del cancello, non può essere definito quale “rischio specifico” della attività del … tenuto conto che sono “rischi specifici” solo quelli riguardo ai quali sono dettate precauzioni e regole richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale, generalmente mancante in chi opera in settori diversi.
Pertanto tale rischio era proprio degli addetti alla manutenzione ed alla custodia del mercato, ma non certo dell’appaltatore del servizi di nettezza urbana.
Consegue da ciò che il … non poteva ritenersi onerato di un quotidiano controllo della funzionalità della barriera, controllo che peraltro, in un’impresa di medie dimensioni, grava sul preposto operante “sul campo” e non sull’imprenditore a cui carico non possono esser posti oneri di prevenzione di rischi non specifici della sua attività, occulti e solo occasionalmente manifestatisi.
Pertanto, considerato che non sussiste alcuna negligente condotta omissiva del … eziologicamente legata all’evento, si impone la sua assoluzione perché il fatto non sussiste, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

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