Cassazione: lo «straining» è punito come lesioni personali

Sentenza Cassazione n. 28603/2013

Lo straining (diverso dal mobbing) consiste, secondo la giurisprudenza, in una sola o in poche azioni ostili che producono duraturi effetti negativi nei confronti di una persona che si trovi in posizione di inferiorità.

Nel caso in esame il lavoratore, a seguito di quanto subìto, è stato incapace di dedicarsi alle proprie occupazioni per oltre 40 giorni.

Il superiore gerarchico che ha attuato straining nei confronti di un lavoratore può incorrere in responsabilità penale; e se dalla sua condotta non deriva il reato di maltrattamenti in famiglia, occorre valutare se ha commesso il reato di lesioni personali volontarie.

È questo il principio affermato dalla Cassazione con la sentenza 28603/2013.

Il caso esaminato dalla Corte riguarda un lavoratore che ha lamentato di essere stato oggetto, da parte di superiori, di azioni, pur numericamente limitate e temporalmente distanziate, che hanno determinato un ingiustificato demansionamento e un lieve disturbo dell’adattamento.

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