Cassazione, sentenza n.21816/2008: la parola di un vigile urbano che fa una multa per “passaggio con semaforo rosso” può essere messa in discussione fino ad annullare il verbale davanti al giudice di pace, prima ancora di arrivare alla querela per falso.
La parola di un vigile urbano che fa una multa per ‘passaggio con semaforo rosso’ può essere messa in discussione fino ad annullare il verbale davanti al giudice di pace, prima ancora di arrivare alla querela per falso.
Questo quando ci sono dei testimoni che dimostrano un’errata valutazione dei fatti “non trattandosi di una realtà statica ma di un corpo-oggetto in movimento” suscettibile di diverse ricostruzioni.
Lo stabilisce la Cassazione nella sentenza n.21816. Il caso riguarda una signora di Roma, che si è vista recapitare a casa una multa per essere passata col rosso. Il giudice di pace aveva rigettato la sua contestazione, con testimonianze a suo favore, basandosi come da procedura “sull’efficacia fino a querela di falso del verbale di contravvenzione”.
La veridicità dei fatti, però, secondo i giudici della Seconda Sezione Civile della Cassazione, “poteva essere inficiata da un eventuale errore nella percezione della realtà” e quindi il ricorso di Isabella è stato accolto e la sentenza cassata con rinvio.
Secondo gli ermellini, infatti, l’efficacia fino a querela di falso “non sussiste quando, le circostanze, in ragione della loro modalità di accadimento repentino non si siano potute verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo ed abbiamo pertanto potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento”.
Questo quando ci sono dei testimoni che dimostrano un’errata valutazione dei fatti “non trattandosi di una realtà statica ma di un corpo-oggetto in movimento” suscettibile di diverse ricostruzioni.
Lo stabilisce la Cassazione nella sentenza n.21816. Il caso riguarda una signora di Roma, che si è vista recapitare a casa una multa per essere passata col rosso. Il giudice di pace aveva rigettato la sua contestazione, con testimonianze a suo favore, basandosi come da procedura “sull’efficacia fino a querela di falso del verbale di contravvenzione”.
La veridicità dei fatti, però, secondo i giudici della Seconda Sezione Civile della Cassazione, “poteva essere inficiata da un eventuale errore nella percezione della realtà” e quindi il ricorso di Isabella è stato accolto e la sentenza cassata con rinvio.
Secondo gli ermellini, infatti, l’efficacia fino a querela di falso “non sussiste quando, le circostanze, in ragione della loro modalità di accadimento repentino non si siano potute verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo ed abbiamo pertanto potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento”.
In questo caso “quanto attestato dal pubblico ufficiale concerne non la percezione di una realtà statica (come la descrizione dello stato dei luoghi senza oggetti in movimento) bensì l’indicazione di un corpo o un oggetto in movimento”. Si devono compiere i “necessari accertamenti”, quindi, ed il giudice di pace ha sbagliato proprio perché “non ammettendo la prova testimoniale” non ha tenuto conto che i testimoni potessero fornire una versione diversa dei fatti.
(ANSA).
Fonte: ANSA
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