Infortunio mortale, omissioni di un datore di lavoro e di un capo-reparto: pluralità di garanti in tema di normativa antinfortunistica.
La Corte avuto riguardo alla dinamica dell’infortunio, la cui ricostruzione non è stata oggetto di contestazione:
– valorizzava le condotte omissive contestate agli imputati
e, avuto riguardo proprio alla dinamica dell’infortunio,
– ravvisava la riconducibilità dell’evento a tali condotte.
La Corte ha valutato il comportamento della vittima come
– imprudente
– ma non assolutamente imprevedibile
perché inquadrabile pur sempre nell’ambito delle fasi lavorative dell’attività espletata dalla vittima stessa, e quindi privo di quelle connotazioni di macroscopica anomalia richieste dalla giurisprudenza di legittimità come indispensabili per esonerare da responsabilità il titolare della posizione di garanzia, tenuti altresì conto dell’accertata violazione da parte degli imputati delle norme antinfortunistiche in materia.
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(LP)