Cassazione Penale: attestato di formazione datato 2008 e mancanza di aggiornamento formativo

Cassazione Penale, Sez. Fer., 28 settembre 2020, n. 26813 – Attestato di formazione datato 2008 e mancanza di aggiornamento formativo. Iter di estinzione del reato.

In sede ispettiva, veniva accertato in particolare che la P.D., assunta con le mansioni di addetta al magazzino e carrellista, non aveva ricevuto un’adeguata formazione, risalendo al 2008 l’attestato di formazione ad essa relativo.

L’obbligo di aggiornamento formativo (parametrato in 5 anni dall’accordo del 21 dicembre 2011 tra Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano) era stato dunque violato, per cui legittimamente è stata ritenuta ravvisabile la violazione sanzionata dagli art. 37 comma 1 e 55 comma 5 lett. C) del d.lgs. n. 81 del 2008, dovendosi solo aggiungere che l’assegnazione di mansioni diverse alla dipendente., lungi dall’avere natura esimente, rendeva in realtà ancor più stringente l’esigenza di assicurare alla stessa un’attenta formazione sui rischi connessi all’attività svolta.

Ciò posto, occorre rilevare che, una volta riscontrata la violazione contestata al capo C, l’ufficio ispettivo dell’Asl Roma F, con verbale del 30 gennaio 2015, notificato all’interessato in pari data, ha tra l’altro impartito al datore di lavoro la prescrizione di garantire, nei successivi 10 giorni, alla dipendente P.D. una formazione adeguata rispetto alle mansioni svolte o da svolgere, con la precisazione che l’eliminazione delle violazioni accertate era il presupposto per l’ammissione al pagamento di una sanzione amministrativa, dal cui tempestivo versamento (da operare entro 30 giorni dalla data di ammissione al pagamento) sarebbe scaturita l’estinzione della contravvenzione,- secondo lo schema procedimentale delineato dall’art. 24 del d. lgs. n. 758 del 19 dicembre 1998.

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