Cassazione Penale: autista investito da un muletto e responsabilità del committente

Cassazione Penale, Sez. 4, 05 febbraio 2020, n. 4886 – Autista investito da un muletto e responsabilità del committente. Non basta prendere in considerazione il rischio nel DUVRI: va data concreta e adeguata attuazione alle previsioni di sicurezza.

Responsabilità del direttore dell’ufficio tecnico e dello stabilimento della ditta committente, con funzioni organizzative e dispositive in materia di prevenzione antinfortunistica e igiene del lavoro.
Secondo i giudici di merito l’infortunio è una diretta conseguenza della mancata previsione cautelare di procedure per evitare il rischio di investimenti degli autisti durante il carico sugli automezzi, sia sotto il profilo della mancata previsione del divieto per gli autisti di scendere dal veicolo nel luogo di carico, sia sotto quello della mancata individuazione di una zona tassativa per effettuare i controlli necessari per la verifica del corretto fissaggio del carico.
L’imputato è stato considerato titolare di una posizione di garanzia, quale responsabile in materia di prevenzione antinfortunistica del Gruppo Centro Nord, che aveva stipulato, in data 8.9.2008, con la ditta Fasoli Trasporti un contratto di appalto avente ad oggetto il trasporto di manufatti. La ditta Fasoli aveva, a sua volta, subappaltato l’attività alla ditta di autotrasporti V. Antonio, di cui l’infortunato era dipendente.
La Corte territoriale ha ritenuto che il A.M., quale soggetto committente, deve rispondere, anche in caso di subappalto, dell’omesso controllo in ordine all’adozione delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l’inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile, senza particolari indagini.

Approfondimenti

Precedente

Prossimo