Cassazione Penale, Sez. 4, 28 ottobre 2025, n. 35017 – Caduta dal tetto durante il sopralluogo per verificare la fattibilità dei lavori di manutenzione. Annullamento con rinvio della sentenza di assoluzione.
La Corte di appello, in riforma della pronuncia di condanna emessa dal Tribunale, ha assolto l’imputata e la società dal reato e dall’illecito amministrativo loro rispettivamente ascritti perché il fatto non sussiste.
L’imputata era stata sottoposta a giudizio per il delitto di cui all’art. 590, comma 3, cod. pen. per avere, in qualità di amministratore unico della società e datore di lavoro, cagionato per colpa – consistita in imprudenza, negligenza, imperizia e violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro – l’infortunio dell’imprenditore individuale presente sui luoghi su richiesta della stessa responsabile della società, in vista di un futuro contratto di appalto da stipulare per il rifacimento del tetto.
All’imputata era stato contestato di avere, in violazione delle norme previste dall’art. 26, commi 1 lett. b) e 2 lett. b), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, omesso di informare l’infortunato dello specifico rischio derivante dal fatto che le lastre di copertura del tetto non fossero portanti, così che la persona offesa, nell’eseguire un sopralluogo per verificare la fattibilità dei lavori di manutenzione del tetto, era salita sopra di esso senza utilizzare alcuna protezione, camminando su lastre ondulate in fibrocemento che, sotto il suo peso, si erano infrante, così da farlo cadere a terra da un’altezza di circa otto metri e da provocargli lesioni gravi.
Alla società, invece, era stato ascritto l’illecito previsto dagli artt. 5 e 25-septies, comma 3, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in qualità di persona giuridica responsabile del reato contestato all’imputata, avendo tale ultima agito nell’interesse e a vantaggio dell’ente senza l’adozione di un modello organizzativo adeguato a impedire l’evento dannoso.
Il giudice di primo grado, ricostruita la dinamica dei fatti, aveva ritenuto di dover configurare la penale responsabilità dell’imputata, in qualità di datore di lavoro e committente dei lavori, oltre che di proprietaria dello stabile, con conseguente configurazione dell’illecito amministrativo dell’ente di cui era amministratore unico, avendo l’imputata commissionato all’infortunato, titolare di una ditta specializzata nell’effettuazione di lavori edili, l’esecuzione di un lavoro di rifacimento del tetto di un capannone, ne avrebbe dovuto garantire il conseguente espletamento con la necessaria sicurezza, facendosi onere delle relative spese e dei presidi di sicurezza previsti dalla legge.
La Corte territoriale ha invece ritenuto di accogliere i motivi di appello dedotti dall’imputata ritenendo inconferente ogni riferimento effettuato da parte del primo giudice alla ricorrenza di un rischio interferenziale tra la società e l’attività svolta dall’infortunato, stante l’insussistenza del presupposto per l’imposizione degli obblighi previsti dall’art. 26 D.Lgs. n. 81 del 2008 a carico del datore di lavoro committente, e cioè dell’effettiva sussistenza di un contratto di appalto.
Al momento della verificazione dell’incidente, infatti, benché l’infortunato stesse effettuando un sopralluogo per conto della società, con la quale aveva già collaborato in passato, non aveva ricevuto nessun formale incarico da parte dell’ente, non essendogli stato ancora affidato l’espletamento di alcun lavoro.
Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello.
Il ricorso è fondato e determina l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Il Collegio ritiene viziata la motivazione con cui il giudice di secondo grado ha ribaltato l’originaria decisione di condanna sul presupposto che, nel caso di specie, non può trovare applicazione la norma dell’art. 26 D.Lgs. n. 81 del 2008, per non esservi stata la stipula di nessun contratto di appalto o di prestazione d’opera tra l’imputata e la persona offesa.
Risulta quindi decisivo stabilire la natura del sopralluogo effettuato dall’infortunato sul tetto dei locali della società, in particolar modo verificando se esso rappresentasse un’attività preliminare al conferimento di un futuro eventuale contratto di appalto, avente ad oggetto il lavoro di rifacimento del tetto, ovvero se tale prestazione fosse già esecutiva di un accordo negoziale di prestazione di opera perfezionatosi tra le parti, finalizzato a verificare l’effettivo stato di manutenzione del tetto.
Aspetto di troncante valenza ai fini della verifica della ricorrenza di un rischio interferenziale tra la società e l’attività svolta dall’infortunato, e dei conseguenti obblighi posti dall’art. 26 D.Lgs. n. 81 del 2008 a carico del datore di lavoro committente.
Fonte: Olympus.uniurb


