Cassazione Penale: caduta dall’alto, confusione di ruoli in cantiere e principio di effettività

Cassazione Penale, Sez. 4, 29 marzo 2021, n. 11701 – Caduta dall’alto durante i lavori di intonacatura. Confusione di ruoli in cantiere, principio di effettività e mancanza di misure di protezione collettiva e di idonei sistemi di protezione individuale

In questa sentenza la Corte di Cassazione ha ribadito che “in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in base al principio di effettività, assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto. (Fattispecie relativa all’assunzione di fatto degli obblighi di garanzia del datore di lavoro o del preposto da parte del dipendente che dirigeva personalmente gli operai in cantiere, dando indicazioni al lavoratore infortunato circa le modalità di esecuzione dei lavori, in difformità da quanto previsto nel piano operativo di sicurezza)”.

La Suprema Corte ha anche ricordato che “il principio c.d. dell’effettività esula dalla sussistenza della delega di funzioni di cui all’art. 16 d.lgs. 81/2008” ed anzi “nella maggior parte dei casi è proprio laddove la delega manca che viene in rilievo l’assunzione di fatto della posizione di garante propria del datore di lavoro, strettamente connessa all’ingerenza nell’attività svolta dall’impresa, da un soggetto che non ne riveste formalmente la figura, ma ne assume di fatto i poteri. E’ proprio in relazione a dette situazioni che l’art. 299 d.lgs. 81/2008 fa gravare gli obblighi di tutela su chi concretamente svolge le funzioni del datore di lavoro, del dirigente o del preposto [art. 2 lett. b), d) ed e), richiamato dall’art. 299 cit.]”.

In conclusione “va osservato che la ‘confusione’ di ruoli derivante dalla mancata regolazione dei rapporti fra più imprenditori che operano nello stesso cantiere facendo ricorso alla medesima manovalanza e l’assenza di formalizzazione del rapporto di lavoro con l’uno o con l’altro, non può incidere sugli oneri di prevenzione dai rischi per l’incolumità dei lavoratori, risolvendosi in un continuo rimbalzo della responsabilità datoriale, dovendo questa ricadere su ciascuno dei soggetti che organizzano l’attività ed operano nel cantiere avvalendosi della prestazione dei lavoratori, dando loro direttive, ancorché ciò si risolva in una subordinazione di fatto dei medesimi. Ed è in questo che si estrinseca il principio dell’effettività”.

Fonte: Olympus.uniurb

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