Cassazione Penale: caduta dall’alto e responsabilità del preposto

Cassazione Penale, Sez. 4, 25 ottobre 2017, n. 48963 – Caduta dall’alto: assoluzione di un CSE ignaro dello sviluppo dei lavori e di un datore di lavoro perchè la gestione del rischio era riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto

In questa sentenza la Corte di Cassazione ha precisato che “il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ex art.92 D.Lgs.9 aprile 2008, n.81, è titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, in quanto, oltre ad assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione del lavoro, svolge compiti di alta vigilanza circa la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale”.
Il CSE “non è invece tenuto anche ad un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, controllo questo demandato ad altre figure operative, quali datore di lavoro, dirigente e preposto (Sez.4, sent.n. 27165 del 24/5/2016, Rv.267735; Sez.4, sent.n.47834 del 26/4/2016, Rv.268255; Sez.4, sent.n. 44977 del 12/6/2013, Rv.257167).
Esclusa quindi la necessità di una presenza quotidiana del CSE in cantiere e considerato che questi aveva correttamente predisposto il piano di sicurezza e coordinamento, la Corte territoriale ha ragionevolmente escluso che potesse essere a lui addebitato di non averlo modificato, aggiornandolo ed integrandolo in relazione allo sviluppo dei lavori, posto che di tale sviluppo egli non era a conoscenza”.

La suprema Corte ha inoltre ribadito che “in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, è correttamente inquadrato come datore di lavoro, titolare di una posizione di garanzia e responsabile del rispetto della normativa antinfortunistica, il soggetto che, pur avendo formalmente appaltato a terzi le opere che hanno dato origine all’infortunio, sia intervenuto costantemente nella loro esecuzione, curando l’organizzazione del lavoro ed impartendo istruzioni e direttive, esercitando cioè una continua ingerenza nella prosecuzione dei lavori medesimi.
Nel caso di specie la Corte di Torino ha escluso ogni profilo di colpa in capo al R.F., titolare di una posizione apicale nella Costruzioni R.F. s.r.l., sia per la complessità della struttura aziendale, con diversi cantieri aperti ed una predisposta organizzazione di preposti, sia tenendo conto che l’incidente non era derivato da scelte gestionali di fondo o da difetti strutturali conosciuti o conoscibili dal datore di lavoro, ma da una decisione estemporanea assunta nello svolgimento dei lavori del cantiere e dunque di carattere meramente occasionale: la gestione del rischio era quindi riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto (argomenta in tal senso da Sez.4, n.22606 del 47472017, Rv.269972 e n.24136 del 6/5/2016, Rv.266853)”.

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