Cassazione Penale: caduta dell’ospite dell’albergo e responsabilità dell’AD e del RSPP

Cassazione Penale, Sez. 4, 25 giugno 2021, n. 24822 – Caduta dell’ospite dell’albergo per cedimento del parapetto. Responsabilità dell’AD e del RSPP che omette di segnalare, nel nuovo DVR, il rischio già correttamente indicato nel DVR più datato.

In questa sentenza la Corte di Cassazione ha ribadito che «la mera designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non costituisce una delega di funzioni e non è, dunque, sufficiente a sollevare il datore di lavoro e i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro».

Inoltre «deve osservarsi che il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione del documento di valutazione dei rischi, non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia (cfr. sez. 4, n. 22147 del 2016, Marini, Rv. 266859) e nemmeno può rilevare una scelta datoriale di delegare, eventualmente, allo stesso RSPP o all’operaio manutentore la decisione di operare gli interventi idonei a prevenire il rischio considerato, sia per difetto di valida delega in tal senso» ma anche «perché trattasi di scelte proprie della figura datoriale e non di altre figure, quale quella meramente esecutiva dell’operaio manutentore o del RSPP, sul quale incombono obblighi diversi e, certamente, non di tipo operativo».

Nel caso di specie «l’A.D. della società conduttrice ha scelto di non operare alcun intervento, anche a basso costo, per fronteggiare il segnalato rischio di caduta dall’alto, scegliendo di delegarne, in maniera tuttavia non confacente, per quanto sopra già detto, la risoluzione a terze figure».

La Suprema Corte ha infine ribadito che «il datore di lavoro, avvalendosi della consulenza del RSPP, ha l’obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda e, all’esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008, all’interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati». E’ stato inoltre chiarito che «che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in quanto consulente del datore di lavoro, privo di potere decisionale, risponde dell’evento in concorso con il datore di lavoro solo se abbia commesso un errore tecnico nella valutazione dei rischi, dando un suggerimento sbagliato o omettendo di segnalare situazioni di rischio colposamente non considerate».

Fonte: Olympus.uniurb

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