Cassazione Penale, Sez. 4, 31 luglio 2026, n. 29103 – Morte dell’operaio caduto da un ponteggio: la Cassazione annulla ai fini civili l’assoluzione del coordinatore per la sicurezza per insufficiente motivazione sui profili di colpa.
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, i compiti del coordinatore per la sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione non si esauriscono nel controllo della «strutturale adeguatezza del ponteggio (per modalità di installazione e tenuta)», né nel riscontro della sola «regolarità formale» e dell’astratta fattibilità del POS. La posizione di garanzia del coordinatore comporta l’obbligo di verificare che le opere provvisionali siano «funzionalmente adeguate in relazione alle lavorazioni da svolgere» e alla conformazione del luogo di lavoro, garantendo la «sicurezza ambientale» e governando i rischi connessi ai «profili oggettivi della prestazione, degli strumenti e degli apparati utilizzati».
Ne consegue che risponde per lesioni o omicidio colposo il coordinatore che predisponga o convalidi in cantiere un’impalcatura strutturalmente inidonea a consentire le lavorazioni in quota (nella specie, per la presenza di aggetti o elementi «fuori sagoma rispetto alla verticale dell’impalcato»), a nulla rilevando che l’infortunio si sia verificato a seguito di «modalità esecutive dell’intervento palesemente eccentriche» o di un «piano di lavoro improvvisato e posticcio» apprestato dal datore di lavoro per sopperire a tale difetto progettuale; quest’ultimo intervento, infatti, non costituisce una serie causale autonoma ed eccezionale idonea a interrompere il nesso eziologico, derivando dal primario e inadempiuto dovere del coordinatore di adeguare il PSC ed il POS «alle concrete caratteristiche degli strumenti forniti e delle protezioni apprestate».
In conclusione in accoglimento dei primi due motivi di ricorso delle parti civili la sentenza impugnata deve essere annullata i fini civili con rinvio, per nuovo giudizio ai sensi dell’art.622 cod. proc. pen., al giudice civile competente per valore in grado di appello il quale provvederà altresì alla regolamentazione delle spese sostenute dalle parti nel presente giudizio di legittimità.
Fonte: Olympus.uniurb