Cassazione Penale: cedimento di una passerella, vantaggio dell’ente nell’omissione dell’attività manutentiva

Cassazione Penale, Sez. 4, 15 maggio 2025, n. 18410 – Cedimento del grigliato metallico di una passerella. Vantaggio dell’ente.

 

La Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ha ritenuto la ditta Spa responsabile dell’illecito amministrativo di cui all’art. 25-septies, comma 3,D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, condannandola a una pena pecuniaria.
La responsabilità amministrativa dell’ente è stata ritenuta in relazione al delitto di cui all’art. 590, comma 3, cod. pen., in ragione delle lesioni riportate da un suo dipendente in seguito all’infortunio che lo rendevano inabile al lavoro per un periodo di 60 giorni.
Del reato, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, è stato ritenuto responsabile anche l’amministratore unico della società e datore di lavoro che ha concordato la pena ai sensi dell’art. 599-biscod. proc. pen.
Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito il lavoratore, dopo aver ultimato la manutenzione del motore di un nastro trasportatore, si era avviato lungo una passerella, un camminamento pedonale il cui pavimento era costituito da un grigliato metallico che improvvisamente cedeva, facendolo cadere nel vuoto, da una altezza di 5 metri. Il cedimento è stato attribuito alla protratta assenza di manutenzione, nonostante la passerella di trovasse in un’area esterna, e dunque esposta alle intemperie ed al conseguente, concreto rischio, di deterioramento strutturale.
Il camminamento risultava infatti visibilmente ammalorato (per la presenza di evidenti strati di ruggine), sia all’altezza del punto in cui c’era stato il cedimento, con la caduta del lavoratore, sia in altri punti.
Il vantaggio conseguito dall’ente – certamente esistente seppur non esattamente quantificabile – è stato collegato al risparmio di spesa derivante dalla sistematica omissione dell’attività manutentiva. La Corte territoriale ha sottolineato la totale assenza di un programma di manutenzione delle passerelle, nemmeno preso in considerazione nel documento di valutazione dei rischi: conseguentemente, il fatto che la società si fosse dotata di un modello di organizzazione nel quale una simile carenza non era in alcun modo rilevata, ha indotto i giudici di appello ha ritenerne la inidoneità.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la ditta Spa.

Il ricorso è inammissibile.
I giudici di merito hanno motivatamente confutato la tesi – riproposta in questa sede – secondo la quale l’omissione dell’attività manutentiva delle passerelle (esposte alle intemperie) non potrebbe qualificarsi come “sistematica”, né tale da produrre un vantaggio per l’ente.
Dalle condizioni di generale e diffuso ammaloramento delle passerelle poste ad una altezza di 5 metri, anche in punti diversi da quello interessato dal cedimento (emersa dalla prova orale e dalla documentazione fotografica), è stata tratta la conferma dell’assenza di un programma specifico di manutenzione, sostituito da interventi estemporanei. Quali fossero le condizioni di (estremo) deterioramento i giudici lo hanno ricavato, inoltre, dalla scelta fatta della società, dopo il crollo, di procedere all’integrale sostituzione dell’attrezzatura.
Ciò posto, i giudici di merito hanno quindi rilevato che la ripetuta violazione degli oneri manutentivi di un impianto di quelle caratteristiche, in presenza di conclamati indici di deterioramento, ha prodotto un risparmio di spesa che, sebbene non quantificabile, è giuridicamente apprezzabile. Si è dunque in presenza di una valutazione di merito adeguata, non illogicamente argomentata e quindi non ulteriormente scrutinabile in questa sede.
Posto che nei delitti colposi l’interesse o vantaggio per l’ente, di cui all’art. 5 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, non deve riferirsi all’evento del reato, ma deve riguardare unicamente la condotta (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261115), il criterio di imputazione oggettiva è infatti integrato anche da un esiguo, ma oggettivamente apprezzabile, risparmio di spesa, collegato all’inosservanza, pur non sistematica, delle cautele per la prevenzione degli infortuni riguardanti un’area rilevante di rischio aziendale, quale certamente era quella in cui operava la struttura ammalorata (cfr., Sez. 4, n. 22586 del 17/04/2024, T., Rv. 286586 – 01, in un caso in cui la Corte ha ritenuto che costituisse un vantaggio per l’ente l’omessa formazione e informazione dei dipendenti, in maniera sistematica; Sez. 4, n. 33976 del 30/06/2022, Cant. Sociale Bartolomeo Da Breganze Scarl, Rv. 283556 – 01; Sez. 3, n. 26805 del 16/03/2023, Consorzio Trasporti Riviera soc. coop. Spa, Rv. 284782 – 02; conf. anche Sez. 4, n. 2544 del 17/12/2015, dep. 2016, Gastoldi, Rv. 268065 – 01, secondo cui sussiste il requisito del vantaggio qualora la persona fisica abbia violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto).
Pertanto, l’impossibilità di giungere ad una esatta quantificazione di un non irrisorio vantaggio, certo nella sua esistenza, non esclude la responsabilità dell’ente.

Fonte: Olympus.uniurb

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