Cassazione Penale: Competenza del Giudice di Pace a decidere su un infortunio avvenuto in una Scuola

La Cassazione Penale, Sez. I, con la sentenza del 23 ottobre 2014 n. 44295 si è pronunciata sulla competenza del Giudice di Pace a giudicare in merito ad un infortunio avvenuto in una struttura scolastica “essendo esclusa nel caso di specie l’applicazione della normativa antinfortunistica”

Nella fattispecie, sia il Giudice di Pace che il Tribunale hanno ricusato di prendere
cognizione del procedimento penale a carico di B. L. in ordine al reato di lesioni personali colpose, contestatogli per avere per imperizia e negligenza cagionato a N.G. lesioni personali giudicate guaribili in due giorni.

Secondo la Corte di Cassazione, il conflitto di competenza “deve essere risolto con l’affermazione della competenza del Giudice di Pace” in quanto “a norma del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 4 il giudice di pace è competente a giudicare il delitto di cui all’art. 590 c.p., limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e con esclusione dei casi in cui la condotta sia connessa alla colpa professionale e risulti posta in essere con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o ne sia derivata una malattia professionale di durata superiore ai venti giorni.”

Va considerato dunque che “la descrizione in punto di fatto dell’accusa, contenuta nell’imputazione, induce a ritenere che oggetto di contestazione sia un comportamento contrassegnato da colpa generica, caratterizzata da imperizia e negligenza per avere l’imputato sottovalutato la situazione di pericolo esistente nella struttura scolastica ed avere ritardato i necessari interventi per eliminarla, e non già, diversamente da quanto ritenuto dal G.d.P., da colpa specifica in relazione alla violazione di regole e prescrizioni dettate a presidio della sicurezza degli ambienti di lavoro. Del resto l’imputazione non indica in modo preciso la trasgressione di una norma siffatta, nè degli adempimenti che gravano sul datore di lavoro ai sensi dell’art. 2087 c.c. ai fini della più efficace tutela della integrità fisica del lavoratore o dei soggetti ad esso equiparati; e detta lacuna nemmeno la sentenza del G.d.P. declinatoria della competenza ha colmato, essendosi affidata piuttosto a concetti generali, di indubbia validità, ma non applicabili al caso, nel quale difetta nell’atto col quale è stata esercitata l’azione penale una specifica contestazione all’imputato dell’aggravante in questione.”

Di conseguenza, “essendo esclusa nel caso di specie l’applicazione della normativa antinfortunistica, il reato di lesioni colpose rientra nella competenza del giudice di pace”.

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