Infatti “l’oggettiva imprudenza del lavoratore era una diretta conseguenza di una mancanza di previsione e valutazione del rischio nonché della mancanza di una formazione ed istruzione specifica dei dipendenti da parte del datore di lavoro”.
Sul punto “va affermato che in tema di infortuni sul lavoro non è configurabile il concorso di colpa del lavoratore allorquando siano totalmente carenti le disposizioni di sicurezza che il datore di lavoro era tenuto, per preciso obbligo di legge, ad impartire”.
La Corte di Cassazione ha anche ribadito che il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ex art.92 D.Lgs. n.81/2008 “è titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, in quanto, oltre ad assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione del lavoro, svolge compiti di alta vigilanza circa la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, consistenti: a) nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumità dei lavoratori; b) nella verifica della idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell’assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento (PSC); c) nell’adeguamento dei piani in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando, altresì, che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS, con conseguente obbligo di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni fino agli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate”.