Cassazione Penale: Crollo di una parete instabile durante i lavori e responsabilità del coordinatore per la sicurezza

Cassazione Penale, Sez. 4, 28 dicembre 2018, n. 58366 – Crollo di una parete instabile durante i lavori di ristrutturazione e rischio seppellimento. Responsabilità del coordinatore per la sicurezza: non basta il rinvio del POS al PSC.

I giudici di merito hanno correttamente ricostruito la posizione di garanzia gravante sul coordinatore per la sicurezza cui è stata in particolare rimproverata la violazione degli specifici doveri imposti dall’art. 92, d.lgs. n. 81/2008 di alta vigilanza e di raccordo fra i piani per la sicurezza (P.S.C. e P.O.S.) che costituiscono l’essenza della posizione di garanzia del Coordinatore per la Sicurezza nella fase progettuale.
In particolare è stato accertato che mentre nel P.S.C. lo specifico rischio di seppellimento da demolizione era previsto ed adeguatamente fronteggiato, non altrettanto poteva dirsi con riferimento al P.O.S., nel quale l’indicazione di tale rischio mancava.
La Corte distrettuale ha correttamente rigettato la tesi difensiva secondo cui sarebbe stato sufficiente il rinvio contenuto nel P.O.S. al P.S.C., trattandosi di due documenti distinti, e rilevando, sul piano dell’esecuzione dei lavori, il primo di essi.

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