Cassazione Penale: delega di funzioni e obblighi residui del delegante

La Cassazione, Sezione IV Penale, con la sentenza del 3 marzo 2010 n. 8641, pronunciandosi in merito alle responsabilità di un datore di lavoro per il decesso di quattro lavoratori che avevano contratto una malattia professionale causata dall’utilizzo di antiparassitari cancerogeni, richiama importanti principi in materia di delega e in particolare in ordine agli obblighi di “controllo e intervento sostitutivo” che permangono comunque sul delegante

Di fronte al ricorrente che lamentava che i Giudici di merito non avrebbero “tenuto conto delle “deleghe di funzione” prodotte dalla difesa, dalle quali si evincerebbe che, nell’ambito della S. s.p.a., erano ben individuati nella Sezione Lavoro della struttura aziendale, dei soggetti preposti, specificamente delegati,determinando tale circostanza il venir meno in capo al T. della riferibilità soggettiva dei fatti in contestazione”, la Cassazione precisa che tale motivo di ricorso va rigettato, stabilendo quanto segue:
“La delega infatti deve essere espressa, specifica, non equivoca e deve conferire al Procuratore poteri decisionali e di spesa adeguati alle attività, per il cui compimento è conferito.

Nella fattispecie di cui è processo, invece, non vi sono elementi per ritenere che le presunte deleghe siano state effettivamente utilizzate.
Peraltro, pur in presenza di valida delega di funzioni, esiste un residuo non delegatole, costituito dal dovere di vigilanza e da doveri di intervento sostitutivo su situazioni conosciute o che avrebbero dovuto essere conosciute.

In conclusione, con la delega di funzioni, il contenuto della posizione di garanzia gravante sull’obbligato originario si modifica e si riduce agli indicati obblighi di controllo e intervento sostitutivo e, ove egli non adempia a tali obblighi residuali e, in conseguenza di questa omissione, si verifichi l’evento dannoso, si dovrà ravvisare la colpa nella inosservanza di tali obblighi.”

AG

Fonte: Cassazione

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