Cassazione Penale, Sez. 4, 24 luglio 2023, n. 31816 – Disastro ferroviario sulla tratta Sassari-Chilivani. Omissioni nella valutazione dei rischi e nelle conseguenti e necessarie misure di sicurezza.
La Corte d’appello ha confermato la sentenza di condanna del Responsabile della Direzione Territoriale di Produzione Cagliari (datore di lavoro e dirigente) e del Responsabile della Gestione operativa Territoriale di Rete Ferroviaria Italiana Spa (RFI).
Gli imputati sono stati ritenuti responsabili in merito al disastro ferroviario verificatosi sulla tratta ferroviaria Sassari-Chilivani (di cui agli artt. 113 e 449, commi primo e secondo, c.p.) e all’omicidio colposo del macchinista dipendente di Trenitalia Spa cagionato, oltre che per colpa generica, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (di cui agli artt. 113 e 589, commi primo e secondo, c.p.)
Avverso la sentenza d’appello gli imputati hanno proposto ricorsi per cassazione.
I ricorsi sono infondati.
Sul tratto ferroviario Sassari-Chilivani il treno regionale condotto dalla vittima, con automotrice revisionata una settimana prima e “normalmente efficiente”, ha impattato violentemente contro un grosso masso posizionatosi sui binari a seguito di una frana. Ciò ha provocato il deragliamento del treno e lo schiacciamento della cabina di guida, con conseguente decesso del macchinista, nonostante la puntuale osservanza da parte del lavoratore di tutte le necessarie precauzioni (immediato azionamento del sistema di frenatura rapida alla vista dell’ostacolo presente sui binari, dopo il dovuto rallentamento della velocità del treno all’uscita dalla galleria). La parte rocciosa sovrastante la sede ferroviaria è stata interessata da una frana complessa, causata dalla rottura del masso di appoggio del blocco calcarenitico, in corrispondenza di strati più fragili (arenarie) soggetti a fenomeni di erosione, con conseguente cedimento. Ne è conseguito il posizionamento sui binari di un grosso masso che ha oltrepassato la barriera apposta a protezione dei binari.
La Corte territoriale, all’esito della ricostruzione dell’accaduto, ha confermato la responsabilità di entrambi gli imputati in merito alle fattispecie agli stessi ascritte, analizzando gli elementi controversi come emergenti tanto dalle difese in primo grado quanto dagli appelli.
Il riferimento è, in particolare, all’accertamento dell’obbligo giuridico di impedire l’evento, con conseguente individuazione delle posizioni gestorie del relativo rischio da ambiente di lavoro e connessa violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Ciò, segnatamente, per la mancata considerazione dello specifico rischio da parte del Responsabile della Direzione Territoriale di Produzione Cagliari (datore di lavoro e dirigente), in sede di redazione del DVR e nonostante idonee strutture tecniche di RFI, e di omessa informazione in favore del citato datore di lavoro, da parte del Responsabile della Gestione operativa Territoriale, circa le descritte condizioni di contesto nelle quali si è, poi, effettivamente realizzato l’evento di cui al rischio specifico non considerato ex ante. Trattasi di rischio comunque ritenuto gestibile non solo con un intervento di rimozione del versante roccioso ma anche mediante la predisposizione, da parte di RFI, di una galleria, quale idonea barriera protettiva dei binari. L’evento è stato quindi accertato come essere la concretizzazione del rischio che le regole cautelari violate miravano a prevenire nonchè ritenuto prevedibile ed evitabile con specifica individuazione del comportamento alternativo lecito, tanto in termini di effettiva valutazione del rischio nella redazione del DVR quanto in termini di effettivo intervento protettivo dei binari mediante l’esecuzione di una galleria.
Fonte: Olympus.uniurb