Cassazione Penale: Distacco di Lavoro e responsabilità

Con la sentenza del 10 luglio 2014 n. 30483, la Quarta Sezione Penale della Cassazione si è pronunciata sull’ampiezza del campo di applicazione soggettivo delle norme di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla fattispecie del distacco di lavoro secondo il D.Lgs. 81/08

I ricorrenti sono due soggetti condannati per lesioni personali colpose gravi aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno del lavoratore C.B., dipendente della ditta G.S. s.r.l.
In particolare, l’infortunio si è verificato “durante le operazioni di movimentazione di enormi lastre di vetro delle dimensioni di m. 3 X m. 2,50, del peso complessivo di q.22 circa, allorché il C. veniva investito dal carico che si ribaltava con frantumazione di vetri al suolo, subendo lesioni giudicate guaribili in 272 giorni con indebolimento permanente di un organo.
Al V., titolare dell’omonima vetreria, è stato contestato di non avere informato i quattro operai della G.S. (tra cui il C.) dei rischi specifici della sua azienda e di non aver messo a disposizione attrezzature idonee alla movimentazione di carichi pesanti; al F., quale collaboratore con funzioni direttive della G.S. s.r.l., è stato, invece, addebitato di avere ordinato ai predetti operai di recarsi presso la vicina vetreria del V. per aiutarlo a movimentare il carico di vetri di notevoli dimensioni, senza informarli ed istruirli sui rischi di un lavoro diverso dalle loro abituali mansioni.”

Nel rigettare i ricorsi, la Cassazione ha ricordato che “ciò che rileva ai fini dell’affermazione della responsabilità del V. è che, in materia di normativa antinfortunistica, l’obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro si estende anche ai soggetti che nell’impresa hanno prestato la loro opera, quale che sia stata la forma utilizzata per lo svolgimento della prestazione.
Tale obbligo è di così ampia portata che non può distinguersi, al riguardo, che si tratti di un lavoratore subordinato, di un soggetto a questi equiparato (cfr. art. 3, comma 2, del dpr 27 aprile 1955 n. 547) o, anche, di persona estranea all’ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile il nesso causale tra l’infortunio e la violazione della disciplina sugli obblighi di sicurezza.
Infatti, secondo assunto pacifico e condivisibile, le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori possano subire danni nell’esercizio della loro attività, ma sono dettate finanche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono nell’ambiente lavorativo, a prescindere da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell’impresa (cfr anche, Sezione IV, 24 giugno 2008, Ansalone ed altro).
[…] Parimenti infondato è il ricorso proposto dal F., con il quale si sostiene l’esenzione da responsabilità del datore di lavoro trattandosi di rischi specifici propri della ditta che si era avvalsa del lavoro degli operai della G.S..
La censura non tiene conto che la responsabilità del committente, in ossequio alla disciplina di settore- (prima, l’articolo 7 del decreto legislativo n. 626 del 1994; ora, trasfuso sostanzialmente nell’articolo 26 del decreto legislativo n. 81 del 2008)- non esclude quella del datore di lavoro in caso di infortunio.
Nella stessa prospettiva è stato altresì ritenuto che in caso di distacco di un lavoratore da un’impresa ad un’altra, per effetto della modifica normativa introdotta dall’art. 3, comma sesto, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sono a carico del distaccatario tutti gli obblighi di prevenzione e protezione, fatta eccezione per l’obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali questo viene distaccato, che restano a carico del datore di lavoro distaccante. (v. da ultimo, Sezione IV, 19 aprile 2013, Farinotti ed altro, rv. 256397).”

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