Cassazione Penale, Sez. 3, 24 agosto 2016, n. 35425 – Sovraccarico biometrico degli arti superiori: rischio individuato ma responsabilità del medico competente per non aver previsto la sorveglianza sanitaria per esso.
La Suprema Corte in questa sentenza si è cosi espressa: “Nel caso in esame, risulta accertato in fatto che il medico competente della società ha assunto l’incarico all’inizio del 2010 e che il protocollo di sorveglianza sanitaria, allegato alla revisione del DVR n. 3 del 30.9.2010 (dunque dopo l’assunzione dell’incarico) non reca alcuna misura quanto al fattore rischio come contestato, diversamente da quanto risulta per gli altri rischi connessi alla movimentazione per i quali sono previste visite, ma dalla nota del medesimo, in data 28/12/2010, indirizzata al servizio PSAL dell’ASL di Brescia, il medico imputato aveva indicato, pur in termini “incerto” e comunque basso, il rischio da sovraccarico biometrico degli arti superiori per sforzi e movimenti ripetuti, da cui la necessità della programmazione e della sorveglianza sanitaria per tale specifico rischio che non risulta essere stata presa in considerazione nelle modifiche del DVR. L’aver individuato, pur in termini incerti o comunque bassi, il rischio specifico e il non aver previsto la sorveglianza sanitaria per lo stesso integra la violazione di legge contestata e per la quale il medico non può invocare a sua scusa l’inesistenza di un obbligo di previsione della sorveglianza medesima per lo specifico rischio che egli stesso aveva comunque considerato sussistente.”
Fonte: Olympus.uniurb
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