Cassazione Penale, Sez. 3, 02 novembre 2023, n. 43994 – Esplosione durante l’intervento di riparazione e manutenzione del forno. Non è “abnorme” il comportamento del capo-turno che, disattendendo un ordine di servizio, ponga in essere una manovra errata.
L’imputato, procuratore speciale con poteri di firma, ricorre per l’annullamento della sentenza che, applicando le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla circostanza aggravante, ha rideterminato la pena confermato nel resto la condanna per il delitto di cui all’art. 589 c.p., commi 1 e 2, commesso ai danni del lavoratore vittima dell’incidente mortale. Con unico motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 41, cpv., art. 589 c.p., nonchè il vizio di illogicità e contraddittorietà intrinseca della motivazione e il travisamento della prova. L’imputato lamenta che l’impiego del lavoratore quale addetto di manutenzione non ha assunto alcuna valenza causale rispetto all’evento mortale e che il comportamento del capo turno costituisce l’unico elemento causale dell’evento. Sostiene che, anche a voler considerare la mancata formazione della vittima, il comportamento del capo turno, per le sue caratteristiche di abnormità, ha certamente interrotto il nesso causale con la condotta omissiva a lui ascritta. Ribadisce infine che, quale procuratore speciale con poteri di firma per compiere atti di gestione ordinaria, non poteva decidere sulla dismissione dell’impianto trattandosi di competenze dell’amministratore delegato.
Il ricorso è infondato.
L’imputato risponde del reato di cui all’ art. 113, art.589 c.p., commi 1 e 2, perchè, quale procuratore speciale con potere di firma per compiere atti di gestione ordinaria, responsabile degli impianti e degli obblighi prevenzionali durante l’esecuzione dei lavori di manutenzione (in concorso con il consigliere delegato, legale rappresentante dell’impresa, ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione) cagionava per colpa la morte del lavoratore. Colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza di norme per la prevenzione di infortuni sul lavoro.
In particolare:
– non valutava tutti i rischi per la sicurezza e la salute del lavoratore derivanti dall’esecuzione dell’operatore di manutenzione del forno rotante che poteva dar luogo alla formazione di miscele esplosive, anche provvedendo ad elaborare e a tenere aggiornato il “documento sulla protezione contro le esplosioni” e per non avere individuato le conseguenti misure di prevenzione e di protezione da adottare con riferimento ai rischi specifici di esplosione;
– in violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 290 e 294, in relazione all’art. 17, comma 1, lett. a), stesso decreto, non forniva al lavoratore impiegato nell’esecuzione dei lavori di manutenzione, privo della relativa qualifica, una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui era esposto in relazione all’attività svolta; b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e sulle attività di prevenzione adottate;
– in violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 18, comma 1, lett. I, in relazione agli artt. 37, 38 e 294-bis, stesso decreto, non forniva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni;
– in violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 375, ometteva di adottare, per l’esecuzione dei lavori di riparazione e manutenzione del forno, misure ed opere provvisionali tali da consentire l’effettuazione dei lavori in condizioni il più possibile di sicurezza;
– in violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7, comma 1, lett. b), e comma 2, lett. a) e b), stante l’affidamento in appalto dei lavori di esecuzione del lavaggio con vapore del forno e di installazione del giunto tessile, non forniva dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente nel quale le ditte incaricate erano destinate ad operare;
– infine, consentiva e non impediva che il lavoratore effettuasse l’intervento di riparazione e manutenzione del forno in assenza dei requisiti di sicurezza.
Inoltre non si può definire “abnorme” il comportamento del capo-turno che, disattendendo (anche solo per errore) un ordine di servizio ponga in essere una manovra errata, sia perchè si tratta di comportamento tutt’altro che imprevedibile, sia perchè posto in essere in un contesto di acclarata pericolosità dell’impianto che proprio quell’ordine aveva provocato. Viene così meno anche l’argomento difensivo della esclusiva responsabilità del capo-turno.
Fonte: Olympus.uniurb