Cassazione Penale: Esposizione al rischio biologico e necessaria nomina del medico competente

Cassazione Penale, Sez. 3, 27 luglio 2017, n. 37412 – Impresa agricola e inidonea valutazione dei rischi specifici. Esposizione al rischio biologico e necessaria nomina del medico competente

La Suprema Corte, in questa sentenza, ha rilevato che il documento per la valutazione dei rischi presentava “numerose incongruenze e incompletezze (in un impresa agricola dedita all’allevamento principalmente di ovini, ma anche di suini e bovini risultavano indicati soltanto dipendenti adibiti alla pulizia delle stalle, rispetto ai quali peraltro, non erano analizzati con completezza i relativi rischi; pure essendo analizzati i rischi per le attività di coltivazione, ossia aratura erpicatura, fertilizzazione dei terreni, falciatura e trinciatura, non era indicato alcun lavoratore addetto, sul posto era presente una voliera con pollame senza che l’attività di avicoltura fosse indicata, non erano analizzati i rischi legati all’uso di attrezzature meccaniche dell’attività di allevamento, pur presenti né risultavano indicate le mansioni specifiche dei dipendenti)”.
Inoltre era stata omessa “l’indicazione del rischio biologico specifico esistente in una delle lavorazioni”, da ciò derivava “la necessità della nomina di un medico competente per la sorveglianza sanitaria, non nominato nonostante vi fosse l’esposizione al rischio biologico derivante dall’allevamento di animali”.

La Corte di Cassazione ha ribadito “come non è solo l’assenza ma la incompletezza del documento in questione a concretizzare l’ipotesi di reato, giacché, ritenendo diversamente, tale redazione assumerebbe un significato solo formale.
Ed invece, lo scopo del documento di valutazione dei rischi, la cui redazione si applica a tutte le lavorazioni (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 33567 del 04/07/2012) è quello di costituire un elemento concreto per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori in quanto in esso il datore di lavoro, dopo aver valutato i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, specificando pure i criteri adottati per la valutazione stessa, procede ad individuare le misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguenti alla valutazione suddetta nonché a formulare il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento, nel tempo,dei livelli di sicurezza (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 23968 del 2011).
Alla redazione di tale documento, imposta da norme che si pongono in continuità con le precedenti disposizioni di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994 (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 17119 del 20/01/2015) peraltro, non sfuggono neppure le aziende che occupano fino a dieci addetti, in quanto le modalità semplificate di adempimento degli obblighi in materia di valutazione dei rischi, non esonerano il datore di lavoro dall’obbligo di predisporre e tenere il predetto documento (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 23968 del 2011 cit. nonché Sez. 3, Sentenza n. 4063 del 04/10/2007)”. 

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