Cassazione Penale, Sez. Feriale, 21 agosto 2023, n. 35123 – Folgorato dal phon nella cabina dello stabilimento balneare. Non sussiste l’aggravante della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Il Tribunale ha rigettato l’appello proposto nell’interesse degli imputati (rispettivamente rappresentante legale dello stabilimento e rappresentante legale della ditta incaricata di certificare la conformità dell’impianto elettrico dello stabilimento) avverso la sentenza con la quale il Giudice di pace aveva condannato i predetti per il reato di lesioni colpose ai danni del minore infortunato) e al risarcimento del danno in favore della parte civile.
La vicenda riguarda un evento accaduto all’interno di uno stabilimento balneare, rispetto al quale la famiglia del minore aveva stipulato, per l’intera stagione estiva un contratto di fornitura dei servizi di cabina e ombrellone. Le condotte sono state ascritte agli imputati in relazione alle lesioni che la vittima aveva riportato mentre stava utilizzando, all’interno della cabina, un asciugacapelli. Il minore, infatti, era rimasto folgorato da una scarica elettrica che aveva determinato lesioni da elettro-locuzione con ustione di secondo grado profondo al palmo delle mani.
La difesa ha proposto ricorso, anche con separato atto nell’interesse della rappresentante legale dello stabilimento.
I ricorsi sono inammissibili.
La disamina prendere le mosse dal primo motivo dedotto nell’interesse della rappresentante legale dello stabilimento rilevandosene la manifesta infondatezza.
In maniera assai chiara il Tribunale ha ritenuto, alla stregua del compendio probatorio acquisito, che la causa della folgorazione subita dal minore fosse da ascriversi al malfunzionamento dell’interruttore magnetotermico differenziale che, nella specie, non ha svolto le funzioni protettive cui è deputato. Ha, poi, evidenziato elementi oggettivi dai quali ha ritenuto motivatamente dimostrato che le verifiche e i controlli, assegnati alla ditta del coimputato non ricorrente, erano rimasti meramente cartolari, in difetto di attestazioni sulle operazioni in concreto svolte e che, pertanto, non fosse stata garantita alcuna manutenzione dell’impianto. L’adeguamento del quale era avvenuto solo dopo l’evento, argomento che, tuttavia, del tutto correttamente, il giudice d’appello ha utilizzato solo in via strettamente logica. A conferma di tale quadro accusatorio, riversato nella imputazione (nella quale si dà atto soltanto del malfunzionamento dell’impianto elettrico, giudizio confermato dall’ausiliario, il cui parere è stato motivatamente recepito dai giudici del merito), il Tribunale ha scelto, poi, di illustrare ulteriori argomentazioni a sostegno di quella che, con ogni evidenza, è stata ritenuta una gestione inadeguata dello stabilimento, almeno dal punto di vista della sicurezza dell’impianto elettrico. Trattasi, tuttavia, di un ragionamento che nulla aggiunge alle conclusioni alle quali era pervenuto l’ausiliario e che i giudici del merito, in maniera conforme nei due gradi di giudizio, hanno recepito in decisione, nei termini sopra riportati.
Tale premessa è utile per affermare che, nella specie, si è proceduto per lesioni non aggravate dalla normativa antiinfortunistica, tema rimasto estraneo al contraddittorio tra le parti, poiché l’argomento che richiama la normativa infortunistica è stato utilizzato dal Tribunale solo dopo aver ritenuto l’esistenza del rapporto causale tra l’omissione contestata e l’evento e la riconducibilità all’imputata della gestione di quel rischio specifico, rischio prevedibile in ragione della predisposizione di prese elettriche liberamente utilizzabili dagli utenti del servizio, ad onta degli avvisi eventualmente presenti nella struttura.
Ai fini del corretto inquadramento della fattispecie, non è ultroneo osservare che, per potersi dire integrata la circostanza aggravante del “fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”, è necessario che venga violata una regola cautelare volta a eliminare o ridurre lo specifico rischio – derivante dallo svolgimento di attività lavorativa – di morte o lesioni in danno dei lavoratori o di terzi esposti alla medesima situazione di rischio e pertanto assimilabili ai lavoratori, e che l’evento sia concretizzazione di tale rischio “lavorativo”, non essendo sufficiente che lo stesso si verifichi in occasione dello svolgimento di un’attività lavorativa (sez. 4, n. 32899 del 8/1/2021, Castaldo, Rv. 281997-01).
Fonte: Olympus.uniurb